Agenzia Entrate: COVID-19 – i codici tributo per l’emersione dei lavoratori

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, con la quale istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per la regolazzazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Decreto Legge n. 34/2020.

Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • REDT” denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;
  • RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.

Queste le istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

  • Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale:
    • del datore di lavoro (per il codice tributo “REDT”);
    • del cittadino straniero (per il codice tributo “RECT”).
  • Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
    • nel campo “codice”, i codici tributo “REDT” o “RECT”;
    • nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
    • nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro (per il codice “REDT”), ovvero di 130,00 euro (per il codice “RECT”).

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su