Agenzia Entrate: imposta di bollo su convenzioni per espletamento di funzioni medico competente

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 241/E del 3 dicembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo «per la convenzione per l’espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del d. lgs n. 8172008 e s.m.i.­ Decreto n. 486 dd 20.06.2024».

 

Questo il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate.

L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa».

Relativamente agli atti indicati nella Tariffa, si rileva che ai sensi dell’articolo 2 si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie».

Tenuto conto di quanto sopra, l’accordo, sottoscritto digitalmente per l’espletamento delle funzioni di medico competente, rientra nel novero delle scritture di cui all’articolo della tariffa richiamata soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine.

La Tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli Atti, Documenti e Registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.

Al riguardo, l’articolo 16 della predetta Tabella prevede l’esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati».

Al riguardo, la risoluzione del 1° settembre 2009, n. 234, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 938 del 16 gennaio 2009, ha affermato il principio di diritto secondo cui «nelle disposizioni normative contenute nelle leggi in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l’espressione   a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato­ persona». 

Inoltre, il richiamato articolo 16 della Tabella prevede l’esenzione, tra gli altri, per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato […] sempreché vengano tra loro scambiati».

Nel caso di specie, non si può considerare che l’accordo, sottoscritto digitalmente per l’espletamento delle funzioni di medico competente consista in uno scambio di documenti fra Amministrazioni dello Stato, in quanto l’unico ente qualificabile come tale è solo l’Istante.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la convenzione per l’espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del d. lgs n. 81/2008 e s.m.i.­ Decreto n. 486 dd 20.06.2024 sia soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del citato articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

Inoltre, occorre rappresentare che nell’ipotesi in esame trova applicazione l’articolo 8 del d.P.R. 642 del 1972, secondo cui «Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario».

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su