Agenzia Entrate: incentivo al posticipo del pensionamento – applicabilità dell’esenzione fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 247/E del 18 settembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti alle forme ”esclusive”, possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Come evidenziato nella risoluzione 30 gennaio 2025, n. 45/E, l’attuale formulazione del comma 286 dell’articolo 1, della legge di bilancio 2023 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, risulta ampliata la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (come previsto dalla previgente disciplina) ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 122.
In applicazione delle disposizioni sopra riportate, dunque, i lavoratori dipendenti iscritti alla predetta AGO o «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» che, al 31 dicembre 2025, possiedono i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile oppure al trattamento di pensione anticipata possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Stante il richiamo contenuto nel citato articolo 1, comma 286, della legge di bilancio 2023 alle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR, dal punto di vista fiscale, le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Va rilevato, al riguardo, che il citato articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive e non anche i lavoratori iscritti alle forme ”esclusive” con la conseguenza che restano esclusi da tale disposizione i lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell’AGO.
Dagli atti parlamentari (cfr. relazione tecnica di passaggio alla legge di bilancio 2025) emerge che la modifica normativa recata dal citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione, includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025, nonché a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Nella citata risoluzione n. 45/E del 2025 è stato chiarito che la finalità agevolativa (incentivante) della disposizione richiamata sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme ”esclusive” dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.
In tal senso, nel citato documento di prassi, si è ritenuto che la modifica normativa recata dal citato comma 161 abbia, prima di tutto, individuato l’ambito soggettivo di applicazione dell’incentivo (lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima). Nel medesimo documento di prassi è stato rilevato, inoltre, che il terzo periodo del medesimo comma nel disporre che «relativamente alla medesima (somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore) trova applicazione quanto previsto all’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR», abbia inteso prevedere, per tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte dei lavoratori medesimi, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo.
Per i motivi su esposti, come chiarito nella citata risoluzione n. 45/E del 2025, si ritiene che nel rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.
Fonte: Agenzia Entrate



