Agenzia Entrate: IVA – somme erogate a titolo di integrazione prezzo nell’ambito di un contratto di appalto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 215/E del 19 agosto 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e ad applicazione delle disposizione di cui all’art. 3, comma 1 del Decreto IVA, nella misura in cui prevede che siano assoggettate ad IVA le somme corrisposte a fronte di obblighi ”di fare, di non fare e di permettere”  e all’art. 15, comma 1, n.1), Decreto IVA, nella misura in cui prevede che le somme corrisposte ”a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente” non concorrono a formare la base imponibile.

Occorre valutare se le somme ricevute dal soggetto danneggiato abbiano realmente natura risarcitoria, oppure se le stesse costituiscano il corrispettivo di un’obbligazione assunta dalla controparte.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

dall’individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere deriva la determinazione del corretto trattamento fiscale delle stesse. In particolare, ai fini IVA, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633 costituiscono, infatti, prestazioni di servizi imponibili ”le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte”.

L’articolo 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 , stabilisce che agli effetti dell’IVA ”la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente …”.

Il successivo articolo 15, primo comma, n.1) dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972 , prevede che sono escluse dal computo della base imponibile ”le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.

Ai fini dell’assoggettamento ad IVA, è necessario il riscontro di prestazioni caratterizzate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma. Secondo  l’orientamento costante dei giudici comunitari tale reciprocità sussiste in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una prestazione individuabile (in tal senso, cfr. CGE causa C­277/05 del 18 luglio 2007, nonché causa C270/09 sentenza del 16 dicembre 2010). Il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA viene a mancare nel caso in cui, invece, non si ravvisi alcuna correlazione tra l’operazione realizzata e i versamenti di denaro.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 le  somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta.

Relativamente all’applicazione dell’articolo 15, comma 1, n. 1), l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che presupposto stringente è ”l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali” (cfr. risoluzione 3 giugno 2005, n. 73/E). Inoltre, ”le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono  una  funzione punitivo risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo”(cfr. risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E).

In linea generale, pertanto, i risarcimenti, le penali e gli indennizzi hanno la funzione di lasciare indenne chi ha subito un danno, un ritardo o una perdita.

Opposta, invece, è l’ipotesi di un eventuale maggior compenso derivante dall’introito di somme che superano il corrispettivo stabilito originariamente.

Per quanto attiene al caso in esame, laddove ci si limitasse al  solo  dato  letterale della sentenza riportata, ove si parla di ”danno”, non vi sarebbe alcun dubbio interpretativo, in quanto le somme dovute a titolo di ”penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi” contrattuali costituiscono un’operazione fuori campo IVA, a norma dell’art. 15, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Tuttavia, occorre valorizzare la circostanza che la somma di denaro che la BETA debba corrispondere a ALFA sia determinata in funzione di ritardo subito dall’Istante nell’ambito di un contratto di appalto in essere. In particolare, la somma per i maggiori oneri che la BETA deve erogare all’Istante in virtù dei ritardi causati è circoscritta nell’ambito del contratto di appalto, il quale, in base a quanto rappresentato nell’istanza, è giunto comunque a termine con la costruzione dell’edificio per l’appaltante.

Ciò induce a ritenere che ­ al di là del nomen iuris utilizzato dal Giudice ­ tale somma rappresenti un’integrazione del corrispettivo della prestazione comunque fornita alla BETA, piuttosto che una penale.

Detto in altre parole, la natura sinallagmatica e non indennitaria della somma disposta dal Giudice appare confermata dalla circostanza che ­ nonostante il ritardo subito dall’Istante ­ la BETA può comunque godere del nuovo edificio.

In conclusione, alla luce delle osservazioni innanzi precisate, si ritiene che la somma da corrispondere all’Istante, in relazione ai ”maggiori oneri diretti e  indiretti” subiti, costituisca un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare ad IVA, a fronte dell’esecuzione di una prestazione, rappresentata, comunque, dal contratto di appalto sottoscritto da cui deriva un compenso anche se ”eccedente” rispetto a quello originariamente pattuito.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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