Agenzia Entrate: regime fiscale contributi erogati per l’emergenza Covid-19 ai lavoratori autonomi

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 15 marzo 2021, ha fornito un chiarimento in merito al regime fiscale contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai lavoratori autonomi che svolgono l’attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con un ente pubblico economico – arrt. 6 del Tuir e 10-bis, del cd. decreto “Ristori” (decreto legge n.137 del 2020).

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), i «singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi   fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi»

Il successivo comma 2 specifica che i «proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (cd. danno emergente) nonché quelle non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali.

Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche diposizioni tese ad escluderne l’applicazione.

Ad esempio, nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), all’articolo 27 riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Il medesimo decreto dispone che l’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

L’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che « I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di ” qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

In applicazione, quindi, del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, si è dell’avviso che i contributi in esame non siano imponibili nei confronti dei percettori.

Pertanto, nel caso in cui l’Istante abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti.

A tal fine l’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24. Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, pertanto, l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel quadro SX.

Per quanto riguarda gli obblighi certificativi di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, l’Istante deve compilare la Sezione Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi della Certificazione Unica 2021 indicando:

  • nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche l’ammontare lordo del contributo erogato;
  • al punto 6, il codice 8 utilizzato “nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito“;
  • al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, l’ammontare lordo del contributo.

Senza indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rimborso da parte del sostituto.

Si fa, infine, presente che, come illustrato nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2021 (CU), in relazione alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

  • totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
  • compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

Pertanto, qualora l’Istante rilasci al medesimo soggetto distinte CU per il periodo d’imposta 2020, ovvero una CU per i soli redditi esenti, le medesime istruzioni precisano che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto..

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su