Agenzia Entrate: regime lavoratori “impatriati” – opzione per la proroga

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 383 del 18 luglio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” ex articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

 

 

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

…, l’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto “Crescita”, ha inserito nell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito decreto ” Internazionalizzazione”) il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori “impatriati” ivi disciplinato «si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni (…) si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1 [redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato], negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare».

Con riferimento a tale disposizione, applicabile – ai sensi del comma 2 del citato articolo 5, del medesimo decreto “Crescita” – ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal 30 aprile 2019, sono stati forniti chiarimenti interpretativi con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti.

In particolare, con la richiamata circolare, è stato precisato che tale disposizione introduce un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza degli specifici requisiti ivi indicati e con l’ulteriore riduzione al 10% della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Successivamente, l’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito “Legge di Bilancio 2021”) ha inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel predetto articolo 5 del decreto “Crescita”, il comma 2-bis, ai sensi del quale coloro « che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» possono optare per l’estensione del regime speciale per i lavoratori “impatriati” per ulteriori cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10 ovvero  al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, in funzione delle condizioni indicate, rispettivamente, alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-bis .

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353 (di seguito il Provvedimento), sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione. In particolare, come già anticipato, l’opzione per la proroga del suddetto regime deve essere esercitata dal contribuente mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari rispettivamente:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell’opzione, abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e sia diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) nel nostro Paese, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di
  • Il Provvedimento, dispone, in particolare, al Punto 1 (“Modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia”) che il versamento degli importi dovuti sia eseguito in unica soluzione con il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – utilizzando i codici tributo “1860” – “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2019“) e ” 1861” – “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2019“, istituiti con risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 – entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto ” Internazionalizzazione”.Il Provvedimento prevede, inoltre, che i soggetti per i quali il primo periodo di fruizione dell’agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento medesimo. Pertanto, i soggetti, come l’istante, che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

    Inoltre, ai sensi del punto 2 del citato Provvedimento – per i lavoratori dipendenti – la fruizione dell’opzione in argomento avviene mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento (quindi entro il 30 agosto 2021), in cui tra l’altro devono essere indicati gli estremi del versamento di cui sopra.

    Il Provvedimento, infine, dispone che i sostituti di imposta devono operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta.

    I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo, invece, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi sopra richiamati del 10 o del 5 per cento.

    Tanto premesso, considerato che, ai sensi del citato comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto Crescita l’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dall’articolo 16 del decreto Internazionalizzazione è subordinato all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, si ritiene che – laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente – il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio  in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

    Pertanto, considerato che nel caso di specie l’istante – che ha già usufruito del regime speciale di cui al citato articolo 16 del decreto “Internazionalizzazione”, dal 2016 al 2020 – ha effettuato un versamento carente di quanto dovuto entro il 30 agosto 2021, lo stesso non può beneficiare dell’estensione del predetto regime per un ulteriore quinquennio.

    Resta però salva la possibilità di recuperare quanto versato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che dispone, «La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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