Agenzia Entrate: ritenute su redditi da lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto fiscalmente non residente

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 36 del 7 febbraio 2020, fornisce risposta ad un quesito in merito all’imponibilità dei redditi derivanti da attività lavorativa nel caso in cui un dipendente, non residente in Italia, svolge le proprie prestazioni all’estero presso le sedi della Società e del gruppo dislocate nelle varie parti del mondo.

 

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Al fine di determinare il reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale – espresso anch’esso in giorni – che da diritto ad ottenere la retribuzione (1° settembre 2019 – 31 dicembre2019). Affinché tale criterio sia applicato correttamente, si precisa che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei.

Al riguardo, la circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, richiamata anche dall’Istante, ha chiarito che i termini del rapporto possono ritenersi omogenei qualora il periodo di lavoro considerato al numeratore del rapporto sia assunto al netto delle festività, weekend e ferie e, analogamente, il periodo di lavoro del denominatore è calcolato anch’esso al netto di festività, week end e ferie.

Riguardo alla corretta compilazione della Certificazione Unica – sezione “Dati fiscali“, l’Istante dovrà:

– indicare, al punto 1, il totale della retribuzione imponibile in Italia;

– riportare, al punto 6, il numero di giorni di lavoro prestato in Italia per i quali il dipendente ha diritto alla detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del Tuir;

– indicare al punto 8, la data di inizio del rapporto di lavoro;

– barrare il punto 10, per indicare che il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2019;

– riportare, al punto 11, il codice 4, previsto per segnalare ipotesi in cui non vi è coincidenza tra i giorni di lavoro che danno diritto alle detrazioni di cui all’articolo13, comma 1, del TUIR e la durata del rapporto di lavoro.

Verificandosi l’ipotesi di redditi solo parzialmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, l’Istante dovrà compilare, inoltre, la sezione “Altri Dati” per indicare l’ammontare di reddito escluso dalla tassazione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta, altresì, fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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