Agenzia Entrate: tassazione agevolata del trattamento accessorio nella Pubblica Amministrazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 186/E del 16 ottobre 2026, ha fornito un chiarimento in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, erogati nel 2026 al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 237, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026).

L’Agenzia ha precisato che il limite reddituale di 50.000 euro deve essere verificato con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2026, considerando anche quelli derivanti da più rapporti di lavoro e includendo le pensioni e gli assegni equiparati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR. Sono invece esclusi dal beneficio i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR.

L’agevolazione si applica ai compensi agevolabili entro il limite complessivo annuo di 800 euro. L’eventuale eccedenza è assoggettata a tassazione ordinaria.

Infine, l’Agenzia ha chiarito che l’imposta sostitutiva costituisce il regime applicabile in presenza dei requisiti previsti dalla norma, salvo rinuncia scritta del lavoratore. In caso di rinuncia, i trattamenti accessori possono essere assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, qualora ne ricorrano le condizioni.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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