Agenzia Entrate: codici tributo per l’imposta sostitutiva sui compensi accessori del personale delle PA

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4 del 29 gennaio 2026, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
Si tratta dei compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico (articolo 1, comma 237, della legge n. 199/2025).
Questi i codici tributo:
- “1077” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1611” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1934” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1935” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1314” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “179E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “180E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “181E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
Fonte: Agenzia Entrate




