Agenzia Entrate: tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – efficacia Accordo Covid tra Italia e Svizzera

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 171 del 26 gennaio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’Accordo Covid tra Italia e Svizzera. In particolare, se dopo la cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid, potrà essere considerato un lavoratore frontaliero ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, con conseguente assoggettamento ad imposizione esclusiva del reddito da lavoro dipendente in esame in Svizzera, anche se continuerà a svolgere parte dell’attività lavorativa presso la propria abitazione situata in Italia.

 

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Occorre preliminarmente osservare che la fattispecie rappresentata dall’Istante non presenta sostanziali elementi di novità rispetto a quella esposta nella prima istanza cui la Direzione Regionale ha fornito risposta con la citata nota n. XXXX/YYYY.

Pertanto, relativamente all’interpello in esame, la scrivente fa rinvio al parere reso nella sopra citata nota della Direzione Regionale, fornendo, di seguito, ulteriori chiarimenti unicamente in relazione all’ulteriore precisazione richiesta dall’Istante, riguardante il trattamento fiscale da riservare ai redditi in esame a seguito della cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid.

Al riguardo, si rileva che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, (cfr. anche circolare del 3 gennaio 2001, n.1, paragrafo 1.2.2; circolari del 1° febbraio 2002 n, 15, paragrafo 13, e del 15 gennaio 2003, n. 2, paragrafo 9), devono essere riconosciuti quali lavoratori frontalieri esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa. Da ciò consegue che una delle condizioni necessarie, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, è costituita dalla circostanza che il lavoratore si rechi ‘quotidianamente” in Svizzera per svolgere la propria attività, ossia che il dipendente si rechi nella Confederazione Elvetica in tutti i giorni lavorativi.

Si rileva, pertanto, che, una volta cessata l’efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile alla fattispecie descritta dall’Istante (che svolgerà sino al 25 per cento delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia) quanto stabilito nell’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione Italia Svizzera per evitare le doppie imposizioni e nell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974. Al riguardo, è appena il caso di osservare che il richiamo ai Regolamenti comunitari concernenti la sicurezza sociale, effettuato
dall’Istante per interpretare le disposizioni in esame, appare inconferente in quanto i citati
Regolamenti non si riferiscono alla normativa tributaria.

Da quanto sopra rappresentato, consegue che il reddito che sarà percepito dal Contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera e per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell’ambito applicativo dell’articolo 15, paragrafo 1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del Contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale; ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi. Per quel che concerne la fattispecie in esame si rileva, pertanto, che:

  • la porzione di reddito che sarà maturata durante i giorni in cui il Contribuente presterà la propria attività lavorativa in Svizzera (presumibilmente pari al 75 per cento del totale dei giorni lavorati nell’anno solare) dovrà essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del Contribuente) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 2, della vigente Convenzione Italia Svizzera per evitare le doppie imposizioni;
  • la quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia, dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione ItaliaSvizzera).

In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente in esame dovrà essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro Paese.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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