Agenzia Entrate: trattamenti pensionistici integrativi a seguito del versamento di contributi personali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 187/E del 10 luglio 2025, fornisce alcuni chiarimenti n merito alle modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale, come prevista dall’articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 19 luglio 2024, n. 107 (di seguito ”decreto”), prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie.
Con riferimento ai compensi dei dirigenti sanitari, il comma 1 della citata disposizione prevede che «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità triennio 20192021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento».
L’ articolo 89 del CCNL Area Sanità 20192021 disciplina le ”Tipologie di attività libero professionale intramuraria”. Nello specifico, la lettera d) del comma 1 prevede lo svolgimento della suddetta attività, fuori dall’impegno di servizio, nella forma di «partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le équipes dei servizi interessati».
Ai sensi del successivo comma 2, espressamente richiamato dall’articolo 7, comma 1, del decreto, «Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all’art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:
- ridurre le liste di attesa;
- acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell’art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale)».
In particolare, ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del CCNL Area Sanità 20192021, quando per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti sia necessario un impegno aggiuntivo «l’Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti, fermo restando che l’esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati».
Sul punto, con parere reso in data 19 marzo 2025 e avente ad oggetto chiarimenti relativi all’imposta sostitutiva in commento, il Ministero della Salute ha chiarito che «Quando è necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda o ente, sulla base di linee di indirizzo regionali, può concordare con l’équipes interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui al ridetto articolo 89, comma 2.
E, invero, nell’alveo delle attività libero professionali intramurarie (in forma di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all’azienda o ente, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le équipes dei servizi interessati) rientrano anche quelle richieste dalle aziende o enti in via eccezionale e temporanea, a integrazione della ordinaria attività lavorativa ai propri dirigenti; prestazioni ulteriori finalizzare a ridurre le liste di attesa nonché a colmare in via transeunte e interinale i disagi rinvenienti da carenze di organico, nelle more dell’espletamento delle procedure di copertura dei posti vacanti; ciò in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia».
In sintesi, sulla base dei richiami normativi sopra citati, l’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 20192021 cui fa esplicito riferimento l’articolo 7, comma 1, del decreto ricomprende nell’alveo delle attività libero professionali intramurarie, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera d) del medesimo contratto collettivo, anche le prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 8 del CCNL Area Sanità 20192021, richieste in via eccezionale «dalle Aziende ed Enti ai propri dirigenti» per provvedere alla riduzione delle liste d’attesa e per far fronte alla carenza di organico.
Con riferimento al quesito posto, l’Istante ha evidenziato come le prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 20192021 si differenzino dalle «prestazioni sanitarie ALPI, rese in virtù del convenzionamento tra Enti del SSN», di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 89. In particolare, tra le principali differenze tra l’istituto delle prestazioni aggiuntive e le prestazioni sanitarie ALPI vi sono l’Ente del Servizio sanitario nazionale beneficiario della prestazione sanitaria e le modalità per la quantificazione del compenso spettante al personale dipendente interessato.
Orbene, dalle richiamate differenze emerge l’impossibilità di qualificare le «prestazionisanitarie ALPI convenzionali» alla stregua di prestazioni aggiuntive ai sensi dell’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 20192021, anche ove le prime siano erogate per l’abbattimento delle liste di attesa o per far fronte alle carenze di organico.
Come chiarito con l’interpello pubblicato il 17 dicembre 2024, n. 263 «In generale, l’imposta sostitutiva, prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024, trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto dell’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 20192021 e dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità triennio 20192021 applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del personale sanitario del Comparto Sanità».
Tanto premesso, alla luce della prassi e della normativa sopra richiamata,si ritiene che l’imposta sostitutiva del 15 per cento prevista dall’articolo 7 del decreto non possa essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle «prestazioni sanitarie ALPI convenzionali», diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 20192021 espressamente individuate dalla norma agevolativa.
Fonte: Agenzia Entrate



