Agenzia Entrate: trattamento fiscale del Contributo per malattia di lunga durata e del Bonus straordinario Covid–19 erogati dall’Ente Bilaterale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 462 del 15 novembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale del contributo per malattia di lunga durata e del bonus straordinario Covid–19 erogati dall’Ente Bilaterale ai lavoratori dipendenti iscritti. In particolare, se l’Ente Bilaterale, in qualità di sostituto di imposta, debba applicare per il ”Contributo per malattia di lunga durata” e per il ”Bonus straordinario Covid 19” la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

 La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, contenente disposizioni in materia di «Attuazione delle deleghe in materia disoccupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», definisce gli ”enti bilaterali” quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(…) la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; (…) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e   la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».

Le questioni di natura tributaria che sorgono in relazione agli enti bilaterali attengono al trattamento fiscale dei contributi versati all’ente, posti a carico dei datori  di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate da gli enti medesimi.

Nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E, per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito che esso deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Tuir, i «singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi».

Il successivo comma 2 specifica che i «proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Con riferimento alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali, nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24 è stato chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi  e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. In particolare, le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.

Nella citata risposta è stato chiarito che le somme erogate ai lavoratori a titolo  di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevino ai fini fiscali.

Al contrario, invece, le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir.

Nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395, in relazione all’erogazione una tantum, da parte di un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti, di un’indennità corrisposta in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid­19, sulla base della attestazione rilasciata dall’Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell’iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito, è stato chiarito che la stessa non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 6 del Tuir, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Inoltre, la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, in relazione ai contributi assistenziali concessi da enti privati di previdenza e assistenza ai professionisti in attività o in pensione, propri assicurati, qualora erogati per calamità naturali che hanno procurato danni ad immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale, ha ribadito che le circolari n. 326 del 23 dicembre 1997 e n. 55 del 4 marzo 1999 hanno precisato che le prestazioni erogate da Enti o Casse ai propri iscritti sono soggette a tassazione solo se classificabili nelle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del TUIR. Nello specifico, la citata circolare chiarisce che detti contributi, erogati dalla cassa previdenziale per i danni provocati da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale degli iscritti, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali sulla base dell’iscrizione all’ente previdenziale di appartenenza. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude, quindi, la rilevanza degli stessi sia per i professionisti in pensione che per quelli in attività.

Nel caso in esame, l’Ente Bilaterale istante, in base ad apposito Regolamento, corrisponde contributi, una tantum e in misura fissa, sulla base di apposita domanda da parte del lavoratore iscritto, «fino ad esaurimento del budget straordinario stanziato» in base ad «una graduatoria determinata dall’ordine cronologico di ricevimento» e, a parità di data di presentazione, in base a determinati criteri previsti dal Regolamento. In particolare, secondo quanto rappresentato (anche a seguito della richiesta di documentazione integrativa), l’Ente eroga:

  • un ”Contributo per malattia di lunga durata”, «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell’iscritto, attestata da apposita certificazione medica, ed è corrisposto una tantum e in misura (…) la causa sottesa all’erogazione medesima non è costituita dal mancato conseguimento o dalla perdita di un reddito; attraverso la previsione del ”Contributo per malattia di lunga durata”, l’Istante intende, in coerenza con i propri fini assistenziali, contrastare gli effetti negativi cagionati all’iscritto dalla malattia o dall’infortunio»;
  • un ”Bonus straordinario Covid­19”, avente natura puramente assistenziale, in quanto lo scopo dell’erogazione è quello  di  alleviare  le  conseguenze  negative  che la pandemia da Covid­19 ha cagionato ai lavoratori iscritti e alle loro famiglie.     In particolare, come rappresentato dall’Istante, «l’emergenza sanitaria ha imposto restrizioni che hanno dettato nuovi stili di vita e limitato la mobilità. Le restrizioni   alla mobilità hanno determinato un progressivo isolamento, il quale ha reso necessario provvedere alla riorganizzazione della quotidianità. Il riferimento è, ad esempio, alla ricerca di nuove modalità per adempiere agli oneri di assistenza ai figli o ai familiari non autosufficienti, circostanza che ha comportato un necessario ripensamento delle precedenti consuetudini di vita e una nuova allocazione delle risorse familiari».

Sulla base di quanto rappresentato, dunque, i contributi in esame, corrisposti una tantum e in misura fissa, agli iscritti che ne facciamo richiesta sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, in linea con la prassi, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir.

Conseguentemente, non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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