Agenzia Entrate: trattamento fiscale dell’incentivo all’esodo in caso di conferimento al fondo di previdenza complementare

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 323 del 3 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare – articoli 17, comma 1, lett. a), e 19, comma 2, del TUIR.

 

 

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si fa presente che non costituisce oggetto di interpello e non rientra tra le competenze della Scrivente la valutazione della possibilità da parte del datore di lavoro di versare l’incentivo all’esodo al fondo pensione, nella sua totalità od in parte, su richiesta esplicita del dirigente, nella posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza.

Per quanto riguarda la tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, l’articolo 17, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede l’applicazione della tassazione separata per le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto di lavoro, nonché per le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.

Al riguardo, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, capitolo II, par. 1.2, ha precisato che trattasi di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro e che tra tali emolumenti vi rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cfr. anche circolari Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2, parte terza, e Agenzia delle Entrate16 febbraio 2007, n. 10/E, par. 3).

L’articolo 19, comma 2, del Tuir, prevede che le stesse «sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1», e cioè con la medesima aliquota del TFR.

Riguardo al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede che «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando».

Il primo periodo del successivo comma 2 del citato articolo 8 dispone che « Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali».

L’articolo 19, comma 4, ultimo periodo, del Tuir, nel disciplinare la tassazione delle anticipazioni e degli acconti relativi al TFR, prevede che «non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124».

La circolare 8 dicembre 2007, n. 70/E, paragrafo 2.1, nel fornire chiarimenti in merito al conferimento alla forma previdenziale del TFR maturando, ha precisato che, in linea alla circolare n. 29/E del 2001 sopra richiamata, il riferimento contenuto nell’articolo 19, comma 4, al d.lgs. n. 124 del 1993 deve intendersi effettuato al d.lgs. n. 252 del 2005, atteso che in esso è stata interamente trasfusa la disciplina della previdenza complementare, e che per effetto della citata disposizione, non si considera anticipazione e, quindi, non è imponibile, la destinazione al fondo non solo della quota di accantonamento annuale del TFR, ma anche delle quote pregresse.

In sostanza, il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.

La circolare precisa, inoltre, che l’importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.

Come si evince anche dalla prassi sopra richiamata, l’articolo 19, comma 4, ultimo periodo, del Tuir, prevede il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale del solo TFR e non anche di altre somme.

Ciò posto, in relazione al caso di specie, si ritiene che l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non possa avvenire in neutralità fiscale e che tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Tuir.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su