MISE: agevolazioni a favore delle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, il Decreto 24 marzo 2022 con i termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

 

Fonte: MISE

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 marzo 2022

Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle
agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attivita'  economiche  a
favore delle imprese che svolgono  in  via  prevalente  attivita'  di
commercio al dettaglio.
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel  settore  elettrico»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022,  n.
21 e, in particolare, l'art. 2, con epigrafe «Fondo per  il  rilancio
delle attivita' economiche di commercio al dettaglio»; 
  Visto il comma 1 del citato art. 2  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4 che, al fine di contenere gli effetti  negativi  derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento adottate  per  l'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  di  prevedere  specifiche  misure  di
sostegno per i soggetti maggiormente incisi, istituisce, nello  stato
di previsione del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  fondo,
denominato «Fondo per il rilancio delle  attivita'  economiche»,  con
una dotazione di 200 milioni di euro  per  l'anno  2022,  finalizzato
alla concessione di aiuti in forma di contributo a  fondo  perduto  a
favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al  successivo
comma 2, che svolgono in via prevalente  attivita'  di  commercio  al
dettaglio identificate  dai  seguenti  codici  della  classificazione
delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte  le
attivita' dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76,  47.77,
47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 2, che dispone  che,  per  poter
beneficiare degli aiuti previsti, «le  imprese  di  cui  al  comma  1
devono presentare  un  ammontare  di  ricavi  riferito  al  2019  non
superiore a 2 milioni  di  euro  e  aver  subito  una  riduzione  del
fatturato nel 2021 non inferiore al  trenta  per  cento  rispetto  al
2019. Ai fini della quantificazione della  riduzione  del  fatturato,
rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e  b),  del
testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  relativi  ai
periodi d'imposta 2019 e  2021.  Alla  data  di  presentazione  della
domanda, le medesime imprese devono essere, altresi', in possesso dei
seguenti requisiti: a) avere sede legale od operativa nel  territorio
dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e  "attive"
nel registro delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1;
b) non essere in liquidazione volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali  con  finalita'  liquidatorie;  c)  non  essere  gia'  in
difficolta' al  31  dicembre  2019,  come  da  definizione  stabilita
dall'art. 2,  punto  18,  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve  le  eccezioni  previste
dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato  di
cui al comma 3; d) non essere destinatarie di  sanzioni  interdittive
ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  8
giugno 2001, n. 231»; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 2, che dispone che i  contributi
«sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui  al  comma
1, ai sensi e nel rispetto dei limiti  e  delle  condizioni  previsti
dalla Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19"
di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01  e
successive  modificazioni,  ovvero,  successivamente  al  periodo  di
vigenza  dello  stesso,  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre  2013.  Nel  caso  di  applicazione  del
predetto  Quadro  temporaneo,   la   concessione   degli   aiuti   e'
subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione»; 
  Visto, inoltre, il comma  4  del  medesimo  art.  2,  che  fornisce
indicazioni circa  le  modalita'  di  accesso  al  contributo  e  che
dispone, nello specifico, che «l'istanza deve essere presentata entro
i termini e con le modalita' definite con provvedimento del Ministero
dello sviluppo economico, con il quale  sono  fornite,  altresi',  le
occorrenti  indicazioni  operative  in  merito  alle   modalita'   di
concessione  ed  erogazione  degli  aiuti  e  ogni   altro   elemento
necessario  all'attuazione  della  misura   prevista   dal   presente
articolo.  Il   medesimo   provvedimento   fornisce   le   necessarie
specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche  con
modalita' automatizzate, relative ai  contenuti  delle  dichiarazioni
rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero dei contributi nei
casi revoca, disposta ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123  in  caso  di  rilevata  assenza  di  uno  o  piu'
requisiti, ovvero di  documentazione  incompleta  o  irregolare,  per
fatti comunque imputabili al richiedente  e  non  sanabili.  In  ogni
caso, all'erogazione del contributo non si applicano le  disposizioni
di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarita'  contributiva
delle imprese beneficiarie»; 
  Visti i successivi commi 5,  6  e  7  del  medesimo  articolo,  che
definiscono, in particolare,  le  modalita'  di  quantificazione  del
contributo, nel  rispetto  dei  limiti  della  dotazione  finanziaria
stanziata, nonche' delle  condizioni  e  dei  limiti  previsti  dalla
disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile; 
  Visto, altresi', il comma 8 del citato art.  2,  che  dispone  che,
«per lo svolgimento delle attivita' previste dal  presente  articolo,
il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di  societa'  in
house mediante stipula di apposita convenzione. Gli  oneri  derivanti
dalla  predetta  convenzione  sono  posti  a  carico  delle   risorse
assegnate al fondo di cui al presente articolo,  nel  limite  massimo
dell'1,5 per cento delle risorse stesse»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 10-bis del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e
successive modificazioni e integrazioni, concernente la  detassazione
di contributi, di indennita' e di  ogni  altra  misura  a  favore  di
imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19; 
  Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  che,  in
deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di  cui  e'
obbligatorio  il  recupero  in  esecuzione  di  una  decisione  della
Commissione  europea,  in  ragione  delle  straordinarie   condizioni
determinate dall'epidemia  di  COVID-19,  di  ricevere  nuovi  aiuti,
previsti da atti legislativi o  amministrativi  adottati,  a  livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella  vigenza  della
comunicazione  della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020,   C
(2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e
non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino  alla  data
dell'erogazione; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e,   in
particolare, l'art. 9,  concernente  le  sanzioni  per  gli  illeciti
amministrativi dipendenti da reato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni e, in  particolare,  gli  articoli
44-bis, 46, 47 e  71,  concernenti,  rispettivamente,  l'acquisizione
d'ufficio di informazioni relative alla regolarita' contributiva e le
dichiarazioni  sostitutive   di   certificazione   e   dell'atto   di
notorieta'; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  30  aprile
1998, n.  99  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  il  «Codice   delle   leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  31  dicembre
1986, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e successive  modificazioni  e,  in  particolare,  l'art.  18,
concernente la disciplina in merito  alla  contabilita'  semplificata
per le imprese minori; 
  Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino  a  direttore  generale
per  gli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, avvenuta con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al  n.
97 del 28 gennaio 2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
29 luglio 2021, n. 149, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  260  del  30  ottobre  2021,   recante   il
«Regolamento  concernente  l'organizzazione   del   Ministero   dello
sviluppo economico»; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 52 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che  ha
istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80
e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  Considerato  che,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  relative
all'attuazione  dell'intervento  agevolativo,  il   Ministero   dello
sviluppo economico, ai sensi di  quanto  disposto  dal  comma  8  del
citato art. 2 del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,  si  avvale
dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,  sulla  base
di apposita convenzione; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.
4, adottando il presente  decreto,  fermo  restando  che  l'efficacia
dell'intervento   resta    subordinata    all'autorizzazione    della
Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai
sensi dell'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge n. 4/2022»: il decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 27 gennaio 2022, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Quadro temporaneo»: il «Quadro temporaneo per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del  19
marzo  2020  C(2020)  1863  final  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    d) «Registro nazionale degli aiuti»: il  registro,  istituito  ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  cosi'  come
modificato  e  integrato  dalla  legge  29  luglio  2015,   n.   115,
finalizzato  a  raccogliere  dati  e  informazioni  e  a   effettuare
controlli  relativamente  agli  aiuti  di  Stato,  notificati  e   in
esenzione,  agli  aiuti  «de  minimis»  e   a   quelli   concessi   a
compensazione per servizi di interesse  economico  generale,  il  cui
funzionamento e' stato disciplinato dal decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 31 maggio 2017, n. 115; 
    e) «ricavi»: i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  a)  e
b) del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                               Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2022,  i  termini  e  le
modalita'   per   la   presentazione    dell'istanza    di    accesso
all'agevolazione di cui al comma 1 del medesimo art. 2 e fornisce  le
indicazioni operative in merito  alle  modalita'  di  concessione  ed
erogazione della stessa. 
  2. Il  presente  decreto  definisce,  altresi',  le  modalita'  per
assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti  previsti  dalla
disciplina  in  materia   di   aiuti   di   Stato   applicabile,   le
specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da  effettuarsi
sui contenuti  delle  dichiarazioni  rese  dai  soggetti  richiedenti
l'agevolazione, nonche'  al  recupero  della  medesima  nei  casi  di
revoca. 
                               Art. 3 
 
                Modalita' di accesso all'agevolazione 
 
  1.  Al  fine  dell'ottenimento  dell'agevolazione,  le  imprese  in
possesso dei requisiti previsti dal dall'art. 2 del decreto-legge  n.
4/2022 presentano al Ministero un'apposita istanza,  sulla  base  del
modello  riportato  nell'allegato   n.   1   al   presente   decreto,
esclusivamente  per   via   telematica,   attraverso   la   procedura
informatica resa disponibile sul  sito  istituzionale  del  Ministero
(www.mise.gov.it). Ciascun soggetto puo' presentare una sola istanza. 
  2. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e
l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di  cui  art.
1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82
(cd.  CNS)  ed  e'  riservato  ai  soggetti   rappresentanti   legali
dell'impresa richiedente, come risultanti  dal  certificato  camerale
della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo
accesso alla procedura, puo' conferire ad altro soggetto delegato  il
potere di  rappresentanza  per  la  compilazione,  la  sottoscrizione
digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata  procedura
informatica. 
  3. Ai fini della corretta compilazione  dell'istanza,  il  soggetto
richiedente e' tenuto a: 
    a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati  presso
il registro delle imprese; 
    b) verificare  i  dati  acquisiti  in  modalita'  telematica  dal
registro delle imprese; 
    c) fornire le eventuali precisazioni  richieste  dalla  procedura
informatica. 
  4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non  risulti  possedere,
sulla base delle informazioni desumibili dal registro delle imprese e
risultanti dal relativo certificato  camerale,  i  requisiti  di  cui
all'art. 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b),  del  decreto-legge
n. 4/2022, la procedura informatica non consentira' il  completamento
dell'iter  di  presentazione  dell'istanza.  Nel  caso  in   cui   le
informazioni  presenti  nel  registro   delle   imprese   non   siano
aggiornate, il  soggetto  richiedente  e'  tenuto  ad  effettuare  le
necessarie rettifiche, come previsto al comma 3. 
  5. Ai fini del completamento  della  compilazione  dell'istanza  di
accesso  all'agevolazione,  al  soggetto  istante  e'  richiesto   il
possesso di  una  posta  elettronica  certificata  (PEC)  attiva.  La
registrazione della Pec nel  registro  delle  imprese  e'  condizione
obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo  accertamento
e' effettuato in modalita' telematica dalla procedura informatica. 
  6.  Nell'istanza,  oltre  al  possesso  dei  requisiti  di  accesso
all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara: 
    a) il rispetto del  limite  massimo  di  aiuti  consentito  dalla
Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche  l'importo  del
contributo richiesto, di cui alla lettera d); 
    b) l'ammontare dei ricavi riferiti ai periodi  d'imposta  2019  e
2021; 
    c) l'ammontare medio  mensile  dei  ricavi  relativi  ai  periodi
d'imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati
dividendo l'importo  complessivo  dei  ricavi  di  ciascuno  dei  due
periodi d'imposta per il numero dei mesi in cui  la  partita  IVA  e'
stata attiva nei medesimi periodi; 
    d) l'importo del  contributo  richiesto  ai  sensi  del  presente
decreto; 
    e) l'IBAN relativo  al  conto  corrente,  intestato  al  soggetto
richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione. 
  7. Il soggetto richiedente, ai fini dell'accesso  all'agevolazione,
unitamente all'istanza di cui  al  comma  1,  e'  tenuto  altresi'  a
trasmettere,  laddove  necessarie,  le  autocertificazioni   per   la
richiesta della documentazione antimafia,  rese  secondo  gli  schemi
disponibili nella sezione del sito del  Ministero  (www.mise.gov.it),
dedicata alla misura. 
  8.  A  pena  di  improcedibilita',  l'istanza  deve  pervenire   al
Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua  parte  e,
ove necessari, dei relativi allegati. 
  9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00
del 3 maggio 2022 e sino alle  ore  12,00  del  24  maggio  2022.  Le
istanze presentate fuori dai  predetti  termini,  cosi'  come  quelle
presentate incomplete,  ovvero  con  modalita'  difformi  rispetto  a
quelle sopra descritte,  non  saranno  prese  in  considerazione  dal
Ministero. 
  10. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina
alcun vantaggio ne' penalizzazione  nell'iter  di  trattamento  delle
stesse. Ai fini  dell'attribuzione  delle  agevolazioni,  le  istanze
presentate nel  primo  giorno  utile  saranno  trattate  alla  stessa
stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. 
                               Art. 4 
 
                      Procedura di concessione 
 
  1. Il Ministero, trascorso il termine finale per  la  presentazione
delle istanze di cui all'art. 3, comma 1, accerta, sulla  base  delle
dichiarazioni rese  dal  soggetto  richiedente,  la  sussistenza  dei
requisiti  di  ammissibilita'  e   la   regolarita'   e   completezza
dell'istanza, nonche' verifica il rispetto dei massimali di cui  alla
sezione 3.1 del Quadro temporaneo. 
  2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludano  positivamente,  il  Ministero  determina   l'agevolazione
concedibile secondo le modalita' di cui  all'art.  2,  comma  5,  del
decreto-legge n. 4/2022.  Nello  specifico,  le  risorse  finanziarie
destinate all'intervento agevolativo sono ripartite  tra  i  soggetti
aventi diritto, riconoscendo a  ciascuno  dei  predetti  soggetti  un
importo determinato applicando una percentuale  alla  differenza  tra
l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi  al  periodo  d'imposta
2021 e l'ammontare medio mensile  dei  medesimi  ricavi  riferiti  al
periodo d'imposta 2019, come segue: 
    a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al  periodo  d'imposta
2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00); 
    b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al  periodo  d'imposta
2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a  euro
1.000.000,00 (un milione/00); 
    c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al  periodo  d'imposta
2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un  milione/00)  e  fino  a  euro
2.000.000,00 (due milioni/00). 
  3. Qualora la dotazione finanziaria  destinata  all'intervento  non
sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita  a
tutte le istanze ammissibili di cui al comma 2, ai  sensi  di  quanto
disposto dall'art. 2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  4/2022,  il
Ministero provvede a ridurre in  modo  proporzionale  il  contributo,
sulla base delle risorse  finanziare  disponibili  e  del  numero  di
istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse  fasce  di
ricavi di cui al comma 2. 
  4. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile,
l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 2 e' ridotto,
qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della  normativa
in materia di aiuti di Stato applicabile. 
  5. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1  e  2  ed
effettuata  la  registrazione  dell'aiuto  individuale  nel  Registro
nazionale  degli  aiuti,  adotta  un  provvedimento   cumulativo   di
concessione  per  tutti   i   soggetti   beneficiari.   Il   predetto
provvedimento e' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Ministero
(www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione
delle  informazioni  di  cui  agli  articoli  26  e  27  del  decreto
legislativo 14  marzo  2013,  n.  33  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  La  pubblicazione  del  provvedimento  cumulativo   di
concessione delle agevolazioni sul sito  web  del  Ministero  assolve
l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. 
  6. Il Ministero provvede  a  effettuare  altresi'  gli  adempimenti
previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario  sulla
base di quanto previsto dalla predetta normativa. 
  7. Per le istanze per le quali le  verifiche  di  cui  al  presente
articolo si concludano  negativamente,  il  Ministero  trasmette  una
apposita comunicazione di diniego. 
  8. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui  al
presente  decreto  sono  trasmesse   dal   Ministero   esclusivamente
attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero  declina
qualsiasi  responsabilita'  per  il  mancato  perfezionamento   delle
comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della  casella
di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti. 
                               Art. 5 
 
                    Erogazione dell'agevolazione 
 
  1. Successivamente alla data  di  pubblicazione  del  provvedimento
cumulativo  di  cui  all'art.  4,  fatta  salva  la   necessita'   di
acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti,  le
agevolazioni concesse sono  erogate  dal  Ministero,  verificata,  in
coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, l'assenza  del  soggetto  beneficiario  nell'elenco
delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali  oggetto  di
decisione  di  recupero,  attraverso  la  cd.   «visura   Deggendorf»
rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti. 
  2. Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica  di  cui
al comma 1, procede all'erogazione  dell'agevolazione  spettante  sul
conto corrente indicato in sede di istanza. 
  3.  Nel  caso  in  cui  emergano  delle  irregolarita'  nell'ambito
dell'attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero  provvede,
in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  a
erogare l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non  rimborsato
in  relazione  agli  aiuti  illegali  ottenuti,   comprensivo   degli
interessi maturati fino alla data dell'erogazione. 
                               Art. 6 
 
                               Cumulo 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  cumulabili  con
altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto  previsto  dalla  sezione
3.1 del Quadro temporaneo. 
                               Art. 7 
 
                              Controlli 
 
  2. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni,
procede allo svolgimento dei controlli  previsti  dalle  disposizioni
nazionali al fine di verificare,  su  un  campione  significativo  di
beneficiari, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive  di  atto
notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.
Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero  procede  alla
revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare  accertamenti
d'ufficio, anche attraverso la  consultazione  diretta  e  telematica
degli archivi e dei  pubblici  registri  utili  alla  verifica  degli
stati, delle  qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le  dichiarazioni
sostitutive  presentate   dai   soggetti   beneficiari   durante   il
procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto. 
  3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti  consentire
e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti  i
controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal  Ministero  ai  sensi
del comma 1. 
                               Art. 8 
 
                      Revoca dell'agevolazione 
 
  1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero  nei  seguenti
casi: 
    a)   venga   accertata,    successivamente    alla    concessione
dell'agevolazione, l'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente e non sanabili; 
    b) sia riscontrato il superamento  dei  limiti  di  cumulo  delle
agevolazioni di cui all'art. 6; 
    c) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'art. 7. 
  2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il  Ministero  procede  al
recupero dell'agevolazione indebitamente  utilizzata,  maggiorato  di
interessi e sanzioni secondo  legge,  per  il  successivo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato. 
                               Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. All'allegato n. 2 del presente decreto,  e'  riportato  l'elenco
degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2,  della  legge  11  novembre
2011, n. 180. 
  2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto
sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista
dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.  124
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   agli   obblighi   di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 
  3. I soggetti indicati nel modulo di istanza  di  cui  all'art.  3,
comma  1  sono  tenuti  a  prendere  visione   dell'informativa   sul
trattamento dei dati personali allegata al presente decreto (allegato
n.  3)  e  pubblicata  nella  sezione  del  sito  web  del  Ministero
(www.mise.gov.it) dedicata alla misura. 
  4. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'
pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
  5. L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto
restano  subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione  europea
rilasciata in esito alla procedura di  notifica  ai  sensi  dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    Roma, 24 marzo 2022 
 
                                      Il direttore generale: Bronzino 
                                                           Allegato 1 
 
                          MODULO DI ISTANZA 
    CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
                          ONERI INFORMATIVI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
La Redazione

Autore: La Redazione

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