ANAC: gare di appalto – va verificata l’equivalenza del CCNL applicato
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel parere di precontenzioso n. 14 del 14 gennaio 2025, ha chiarito che in una procedura di gara, la stazione appaltante deve verificare se sia equivalente o meno il contratto applicato dal concorrente rispetto a quello indicato nel disciplinare.
Nel caso specifico preso in esame, quello dell’eliporto di Bolzano e del servizio affidato dall’Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano, va applicato il contratto ANGAF e non quello ANISA, giudicato dalla stazione appaltante più sfavorevole per i lavoratori.
Infatti, sebbene i due Contratti nazionali siano economicamente equivalenti e divergono solo per alcuni parametri normativi, favorevoli all’uno o all’altro contratto, a fronte della libertà di scelta dell’operatore e dell’inesistenza di un obbligo imposto dalla Stazione appaltante, tenuto conto dell’oggetto del servizio in esame da affidare – servizio di salvataggio e antincendio per l’eliporto sopraelevato dell’ospedale – va applicato il contratto ANGAF, quello prevalentemente adottato per servizi all’interno dei porti e siti industriali.
“Il giudizio finale della Stazione appaltante di non equivalenza del CCNL ANISA al CCNL ANGAF – scrive Anac nel parere – , risulta frutto di un’articolata istruttoria del Responsabile unico del progetto (Rup), il quale si è attenuto nelle decisioni finali, agli indirizzi forniti dall’Autorità in tema di valutazione dell’equivalenza delle tutele, esaminando sia il versante economico/retributivo, sia quello normativo, dei due CCNL, ritenendo, in conclusione, che quello indicato dall’operatore economico (Contratto ANISA) non garantisce tutele equiparabili”.
L’Azienda sanitaria di Bolzano ha evidenziato che “non sussiste neppure l’equivalenza delle tutele normative tra i due CCNL, in quanto è stato superato il limite dello scostamento massimo di due voci, come indicato dall’Autorità (il CCNL ANISA risulta peggiorativo per sette voci rispetto alle tredici voci esaminate). La Stazione appaltante ha poi sottolineato che nell’asseverazione del costo del lavoro, prodotta dal consulente della ditta privata nell’ambito della verifica di anomalia delle offerte, è emerso come, tanto per il dipendente di livello “D” ordinario, quanto per il livello D-H24, il costo medio orario è inferiore rispetto a quello previsto per il VI livello del CCNL ANGAF”.
Il Responsabile del procedimento, pur premettendo che al servizio oggetto di gara sono applicabili due CCNL leader ANISE e ANGAF, “ha rappresentato di aver comparato in concreto i due CCNL, procedendo a verificare, dapprima, l’equivalenza delle tutele economiche; poi, l’equivalenza delle tutele normative, non avendo rilevato l’equivalenza economica, in conformità a quanto previsto dall’Autorità nella relazione al Bando tipo n.1/2023; ciò è avvenuto nell’ambito della verifica ex art. 110 d.lgs. 36/2023, svolta dal RUP tramite richiesta di giustificativi e ulteriori chiarimenti all’istante, ritenuti inidonei a fornire delucidazioni sulla «discrepanza fra il monte ore settimanale previsto dal CCNL Angaf ed il CCNL Anisa, ossia 39 ore contro 40», oltre che «sul notturno, sugli straordinari e sulla indennità di turno» – per l’effetto la dichiarazione di equivalenza tra i CCNL è considerata generica e incompleta – e a giustificare il ribasso offerto.
Il RUP ha ritenuto, pertanto, che sussistesse un rischio concreto che il ribasso offerto dall’istante fosse frutto di un uso strumentale del CCNL ANISA, che garantisce minori tutele economiche e normative rispetto al CCNL ANGAF, e ha descritto in dettaglio le singole voci economiche (monte ore settimanale, maggiorazione per lavoro notturno, indennità di turno) e i singoli istituti normativi (lavoro straordinario, festività soppresse, periodo di prova, periodo di preavviso, permessi retribuiti, previdenza integrativa, sanità integrativa), confrontati e ritenuti peggiorativi, con le valutazioni del consulente del lavoro incaricato dalla SA e illustrate in dettaglio nell’allegata relazione. I chiarimenti dell’istante sono stati considerati «incongruenti, parziali e forvianti» poiché, l’istante, a fronte dell’indicazione di un costo medio orario del lavoro di euro 17,44 nell’offerta economica, nei chiarimenti forniti in sede di verifica della congruità dell’offerta, ha indicato un costo orario €/h pari a 15,27 e un (CCNL Sorveglianza ANISA– Livello D) e non euro 17,44, mentre il costo orario medio con l’opzione di lavoro H24 è pari a euro 16,79, valore che è diverso dall’importo di Euro 25,33 indicato dalla SA negli atti di gara”.
il parere di precontenzioso n. 14 del 14 gennaio 2025
Fonte: ANAC