Articolo: Esonero contributivo alternativo ai licenziamenti: la circolare n.30/2021 dell’INPS

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

“L’INPS, attraverso la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, ha offerto le proprie indicazioni amministrative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dal comma 306 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, avvertendo, comunque, che, al momento, non c’è alcuna operatività della norma, in quanto si è in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

La condizione principale per la fruizione dell’esonero è strettamente correlata al rispetto, per tutti i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, della norma che sospende i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al prossimo 31 marzo con le sole eccezioni previste dal comma 311, tra le quali spiccano, senz’altro, le risoluzioni consensuali susseguenti ad accordi collettivi sottoscritti tra l’impresa e le organizzazioni sindacali, anche territoriali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il mancato rispetto di tale condizione comporta, se usufruito anche in parte, la sospensione, se in corso, ed il recupero della contribuzione anche con effetto retroattivo. ”

 

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Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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