Articolo: Accordo Stato-Regioni 2025: formazione per la sicurezza sul lavoro e nuovi obblighi
approfondimento di Vitantonio Lippolis – INL, Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro
Estratto dal n. 25/2025 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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Dopo oltre due anni di ritardo rispetto alla previsione contenuta nell’art. 13 del D.L. n. 146/2021, il 17 aprile 2025 è stato finalmente siglato, in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il nuovo Accordo n. 59/CSR in materia di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (per brevità “ASR 2025”).
L’Accordo ha principalmente le seguenti finalità:
• razionalizzazione e unificazione dei precedenti Accordi (che vengono contestualmente abrogati), creando così un corpus normativo unico, più chiaro e applicabile in modo uniforme;
• individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza;
• definizione di percorsi formativi organici per tutte le figure chiave della prevenzione: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, addetti all’uso di attrezzature specifiche e operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
• rafforzamento della cultura della sicurezza attraverso una formazione strutturata, coerente con l’organizzazione aziendale e aggiornata rispetto all’evoluzione normativa e tecnica;
• introduzione di criteri e standard più rigorosi per garantire l’efficacia e l’uniformità della formazione sul territorio nazionale;
• definizione di obblighi formativi specifici per il datore di lavoro, non previsti nei precedenti Accordi, e aggiornamenti biennali per i preposti.
Al netto del previsto periodo transitorio di dodici mesi (v. infra § «Entrata in vigore, disposizioni transitorie e finali»), col superamento e l’abrogazione dei precedenti Accordi, la nuova disciplina rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il sistema formativo nazionale.
In virtù della competenza concorrente sancita dall’art. 117, comma 3, della Costituzione, resta comunque ferma ed impregiudicata la facoltà, per le Regioni e Provincie autonome, di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (c.d. “clausola di salvaguardia”). … continua la lettura