Articolo: alcune questioni sull’apprendistato di primo livello

approfondimento di Eufranio Massi

 

L’apprendistato di primo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore, al di là del nome ridondante, non ha avuto, a differenza di altri Paesi dell’area comunitaria, una particolare fortuna in Italia.

Le ragioni sono diverse (minore età, nella maggior parte dei casi, cosa che comporta la rigida applicazione delle disposizioni contenute nella  legge n. 977/1967, il raccordo continuo con l’istituzione scolastica e il centro formativo, tanto per citarne alcune): i datori di lavoro preferiscono attendere i diciotto anni e, poi, procedere con il professionalizzante che porta notevoli vantaggi di natura economica, contributiva e normativa cumulabili anche con altri incentivi come quello per i giovani NEET, previsto dall’art. 27 del D.L. n. 48/2023, cosa non possibile per l’apprendistato di primo livello.

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Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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