Articolo: Apprendistato – nuove opportunità dopo il jobs act e la legge di stabilità 2016

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Un dato di fatto, difficilmente contestabile, è rappresentato dalla circostanza che il contratto di apprendistato professionalizzante ha subito, nel corso degli ultimi anni, un crollo verticale nel numero dei rapporti instaurati: a ciò hanno contribuito, in diversa misura, vari fattori che, per brevità di esposizione possono così sintetizzarsi:

  1. rigidità e burocraticità del percorso formativo: ciò è stato, senz’altro, vero fino alla riforma del 2011 ma, dal 2012, per effetto delle novità introdotte con il D.L.vo n. 167/2011, delle discipline dettate dalla contrattazione collettiva, dei chiarimenti amministrativi forniti, a più riprese, dal Ministero del Lavoro, lo è molto di meno. Ma, si sa, una volta che certe situazioni si creano è difficile sradicarle dai comportamenti e dalla mente di chi ha avuto esperienze negative;
  2. crisi attraversata dall’Italia in tutti i settori produttivi: essa ha fatto si che non fosse possibile programmare un investimento formativo su un triennio (durata del periodo formativo durante il quale non era possibile risolvere il rapporto se non per giusta causa o giustificato motivo), considerato molto lungo;
  3. presenza sul mercato del lavoro di tipologie contrattuali flessibili: i tradizionali fruitori dell’apprendistato appartenenti, soprattutto, al settore del commercio, a quello dei pubblici esercizi ed all’artigianato, hanno fatto ricorso a tipologie contrattuali meno “impegnative” come il lavoro intermittente o a prestazioni di lavoro accessorio che hanno avuto un “boom” nel corso degli ultimi anni ma che si caratterizzano per notevole opacità e prestano il fianco a forme di elusione contributiva. Tutto questo ha portato ad una “ghettizzazione” dell’apprendistato professionalizzante;
  4. esonero contributivo previsto dalla legge n. 190/2014: è un dato di fatto come l’esonero contributivo triennale per un massimo di 8.060 euro all’anno e con la possibilità di ricondurre ad esso una serie di rapporti autonomi o subordinati, con pochi “ostacoli” di natura normativa, abbia contribuito ad affossare l’apprendistato in quanto l’assunzione con tali modalità non prevedeva i vincoli, sia pure meno forti del passato, presenti nell’apprendistato ed inoltre, sia pure di poco, il vantaggio economico della scelta in favore della legge n. 190/2014 era evidente.

Questa breve premessa si è resa necessaria in quanto, a mio avviso, il quadro complessivo nel 2016 appare cambiato e, probabilmente, in un’ottica di rivalutazione dell’apprendistato ci sono alcune considerazioni che vanno effettuate….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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