Articolo: Aumentano gli adempimenti per datori di lavoro e professionisti
approfondimento di Eufranio Massi per il n. 159 della rivista “Il Mondo del consulente”.
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AUMENTANO GLI ADEMPIMENTI PER DATORI DI LAVORO E PROFESSIONISTI
La legge di bilancio 2026 ha, tra le altre cose, previsto dei significativi mutamenti normativi finalizzati a favorire i lavoratori dipendenti. Mi riferisco, innanzitutto, ma non solo, agli aumenti contrattuali con una significativa riduzione dell’aliquota fiscale per gli aumenti derivanti da contratti collettivi sottoscritti tra il 2024 ed il 2026, all’aliquota portata all’1% sui premi di risultato, alle aliquote ridotte, entro un certo limite, per chi lavora in situazioni di disagio o nelle giornate festive (con una norma particolare che riguarda il settore turistico alberghiero, la ristorazione e gli stabilimenti termali).
Ma, altri adempimenti, di diversa natura si stagliano all’orizzonte (1° luglio 2026): sono quelli che riguardano i lavoratori alla prima assunzione e quelli che vengono assunti ma non sono alla prima assunzione e la destinazione delle quote di TFR che andranno a maturare: a tali oneri va aggiunto quello (ma, sul punto si attendono le indicazioni amministrative dell’INPS) sul versamento al Fondo di Tesoreria dell’Istituto, a partire da gennaio 2026, delle quote di TFR non versate, per scelta dei lavoratori, ai Fondi della previdenza complementare.
Sono argomenti diversi che, tuttavia, meritano una riflessione che, tuttavia, in questo primo articolo riservo ai provvedimenti di natura fiscale, in quanto per quelli legati al TFR ritengo che sia, quanto meno, opportuno attendere i chiarimenti amministrativi dell’INPS, destinatario delle quote destinate al Fondo di Tesoreria.
Aliquota ridotta sugli aumenti previsti dai contratti collettivi
Il comma 7 dell’art. 1, della legge n. 199/2025, avendo quale parametro di riferimento l’obiettivo di correlare il legame produttività-lavoro con gli adeguamenti salariali ed il costo della vita, afferma che gli incrementi salariali corrisposti durante il 2026, a seguito di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 gennaio 2026, sono assoggettati ad una imposta sostitutiva del reddito pari al 5%, se il prestatore del settore privato (la norma, quindi, non si applica al settore pubblico) non ha superato nel corso del 2025, la soglia dei 33.000 euro da lavoro subordinato. La riduzione fiscale che, come detto, non è strutturale, avviene in automatico, con l’unica eccezione rappresentata dalla rinuncia scritta al beneficio da parte del diretto interessato.
La norma copre, senz’altro, gli aumenti contrattuali conseguenti ai rinnovi di CCNL estremamente importanti come quello, ad esempio, del settore terziario, avvenuto nel corso del 2024 o quello dei metalmeccanici del settore industria la cui ipotesi di accordo è stata sottoscritta lo scorso 22 novembre.
La disposizione, secondo la relazione tecnica di accompagnamento, interessa circa 3.800.000 lavoratori, in quanto sono esclusi sia i lavoratori del settore privato con un reddito da lavoro dipendente superiore ai 33.000 euro che il personale del settore pubblico (Ministeri, Enti locali, ASL, ecc.) non presi in considerazione dall’articolato normativo.
Il minor gettito complessivo, relativo alle minori entrate sia concernenti l’IRPEF che le addizionali dovrebbe ammontare a circa 642,9 milioni di euro.
Per la piena operatività della norma credo che sia necessario attendere i chiarimenti amministrativi dell’Agenzia delle Entrate anche perché ci sono diversi punti da precisare a livello interpretativo, cosa che provo a riassumere proponendo alcune risposte:
- La norma riguarda anche i rinnovi dei contratti collettivi di secondo livello? A mio avviso, no, per due ordini di motivi: nell’ultimo decennio (primo motivo) allorquando il Legislatore ha inteso allargare la dizione “contratti collettivi” al secondo livello di contrattazione (territoriale od aziendale), lo ha detto specificatamente, richiamando l’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015. La relazione tecnica di accompagnamento (secondo motivo), come detto pocanzi, ha calcolato un minor gettito di IRPEF di circa 642 milioni di euro facendo i calcoli sul personale del settore privato interessato dai rinnovi dei contratti collettivi, escludendo sia i prestatori con un reddito da lavoro dipendente superiore a 33.000 euro che i dipendenti pubblici;
- La disposizione, parlando dei contratti collettivi, non specifica il riferimento a quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale: da ciò si deduce che anche le somme erogate da contratti collettivi rinnovati da associazioni che non presentano tale caratteristica potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell’aliquota ridotta. Sul punto, tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento da parte degli organi competenti;
- La corresponsione di somme definite come superminimi riassorbibili a fronte di nuovi contratti, una volta che essi sono stati sottoscritti, rientrano nell’aliquota ridotta? A mio avviso, si, non dovrebbero esserci problemi, ma l’ultima parola spetta all’Agenzia delle Entrate.
- Le somme “una tantum” corrisposte durante la lunga trattativa di rinnovo di un contratto collettivo non ancora sottoscritto rientrano nell’aliquota ridotta del 5%? La risposta, a mio avviso, è negativa proprio perché la disposizione parla di aumenti contrattuali a seguito di rinnovi sottoscritti e non di anticipi.
Premi di risultato all’aliquota minima
Il comma 9 dell’art. 1 della legge n. 199/2026 dispone che ai premi di produttività ed alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva applicabile, già ridotta nel 2025 al 5%, sia ulteriormente ridotta all’1%, entro un limite massimo complessivo che non può superare i 5.000 euro. Il Legislatore richiama il comma 182 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 ove si afferma che i premi di risultato sono di ammontare variabile e correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro emanato di “concerto” con quello dell’Economia, previsto dal successivo comma 188.
I dipendenti interessati dal beneficio non debbono aver fruito nel corso del 2025 di un reddito da lavoro dipendente superiore agli 80.000 euro.
Al di là degli specifici strumenti che regolano l’erogazione dei premi di risultato, l’obiettivo del Legislatore è quello consentire al personale dipendente di avere maggiore liquidità: qui, tuttavia, occorrerà valutare in quelle realtà aziendali medio-grandi ove, da tempo si è consolidato un sistema di welfare per la persona e la famiglia, se i lavoratori rinunceranno allo stesso per avere più “contanti” a disposizione.
Aliquota ridotta su alcune maggiorazioni ed indennità
Il comma 10 dell’art. 1, stabilisce che, fatta salva una espressa rinuncia scritta del lavoratore, alcune maggiorazioni ed indennità previste dalla legge o dal CCNL, sono sottoposte, nel limite di 1.500 euro annui, alla riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali nella misura del 15%. Esse sono:
- Le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, così come definito dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 66/2003 e dai CCNL. Il predetto articolo 1, comma 2, definisce come “notturno” il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e lavoratore “notturno” qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale o qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro;
- Le maggiorazioni e le indennità per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- Le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, individuati dai CCNL.
La disposizione che non è strutturale, è applicata dai sostituti di imposta del settore privato (ma essa non riguarda gi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il comparto del turismo e gli stabilimenti termali che sono oggetto di una disposizione specifica prevista dal successivo comma 18), nei confronti dei dipendenti che durante il 2025 non hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva, precisa la norma, i compensi, seppur denominati come indennità o maggiorazioni, destinati a sostituire in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Se nel corso del 2025 il lavoratore è stato dipendente da altro datore, sarà tenuto a certificare quanto percepito nell’anno precedente da altro datore (o datori).
Ai fini della quantificazione, non rientrano nel computo i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, mentre continuano ad applicarsi le ordinarie regole sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali ed assistenziali.
Per i lavoratori che, contemporaneamente, hanno più datori di lavoro (ad esempio, dipendenti con due part time) si pone la necessità di sapere, in corso d’anno, se, nella sommatoria delle indennità ricevute per tali titoli, si sia superata la soglia dei 1.500 euro, limite massimo per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 15%.
La relazione tecnica stima in 2.300.000 euro i lavoratori potenzialmente interessati e in 621 milioni di euro il minor gettito fiscale.
Buoni pasto
Con uno specifico richiamo all’art. 51, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, il comma 14 dell’art. 1 afferma che non sono reddito da lavoro dipendente (e, quindi, non vi concorrono) i buoni pasto elettronici che presentano un limite giornaliero di 10 euro, mentre per quelli cartacei il tetto di esenzione resta fissato a 4 euro.
Il minor gettito fiscale è stimato in 534 milioni di euro.
Agevolazioni nei settori della ristorazione, delle strutture alberghiere e degli stabilimenti termali
Il comma 18 dell’art. 1 replica una misura, non strutturale, già utilizzata negli anni trascorsi: per garantire la stabilità occupazionale e la carenza di offerte di lavoro, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2026, viene stabilito che ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale prescelta, dei settori della ristorazione allargata (c’è un richiamo all’art. 5 della legge n. 287/1991), del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo che concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro esplicato in orario notturno ed alle prestazioni straordinarie, ai sensi del D.L.vo n. 66/2003, prestate nei giorni festivi. I lavoratori non debbono aver superato nel corso del 2025 la soglia dei 40.000 euro da lavoro dipendente, il cui importo esatto è attestato per iscritto da quest’ultimo (in considerazione della particolarità del settore, potrebbe a ver lavorato presso più datori).
L’integrazione deve essere, esplicitamente, richiesta dal diretto interessato e, successivamente, attestate nella certificazione unica.
Vale la pena di ricordare che per lavoro straordinario, salvo indicazione diversa del CCNL applicato, l’art. 4 del D.L.vo n. 66/2003 intende quello prestato oltre le 40 ore settimanali o il limite normale previsto dalla contrattazione collettiva e che per i lavoratori a tempo parziale le ore “aggiuntive” rispetto all’orario concordato, sono considerate supplementari (con la maggiorazione prevista del 15% prevista dall’art. 6 del D.L.vo n. 81/2015 o con quella diversa prevista dal CCNL) e che lo straordinario scatta, unicamente, laddove l’attività lavorativa superi il normale orario settimanale.
Il sostituto d’imposta (comma 20) compensa il credito maturato, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo n. 241/1997.
Eufranio MASSI




