Articolo: Stabilizzazione dei collaboratori ed esonero contributivo

approfondimento di Matteo Di Francesco – Avvocato

 

Estratto dal n. 10/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Una delle novità più importanti del D.Lgs. n.  81/2015 consiste nell’introduzione di una disciplina  finalizzata a «promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti  di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
I datori di lavoro (privati) che, dal 1° gennaio 2016, procedano all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti «già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo» fruiranno di un importante effetto: l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del pregresso rapporto di
lavoro (ad eccezione degli illeciti accertati prima dell’assunzione).

Quanto detto trova applicazione a condizione che (art. 54, c. 1):
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese  riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi c.d. protette (commissioni di conciliazione delle direzioni territoriali del lavoro o sindacali, commissioni di certificazione o davanti al giudice);
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. In sostanza non è ammesso il licenziamento per motivi economici (Gmo)…..continua la lettura

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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