Articolo: come gestire il “periodo di prova” in un rapporto di lavoro

articolo di approfondimento di Pierluigi Rausei

“La possibilità di concordare un periodo di prova è prevista dall’art. 2096 cod. civ. e si configura giuridicamente come eccezione in quanto la norma prevede che «l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto». Ne deriva che, in mancanza, l’assunzione deve intendersi automaticamente definitiva. Il patto di prova deve intendersi stipulato nell’interesse di ambo le parti. Costituisce una garanzia per il datore di lavoro che ha la possibilità di verificare, per un congruo periodo, la capacità del lavoratore di adempiere ai compiti che devono essergli affidati; ma è pure una garanzia per il lavoratore che può rendersi conto del tipo di prestazione che gli viene richiesta, dell’ambiente di lavoro, delle modalità del lavoro e conseguentemente della rispondenza della retribuzione all’onerosità del lavoro. La legislazione in materia tiene conto del fatto che, nella realtà, il patto di prova tutela soprattutto il datore di lavoro e quindi la normativa è nel senso di porre limiti alla prova, sia imponendone la stipulazione per atto scritto, sia ponendo, direttamente o indirettamente, dei limiti alla durata della prova.”

 

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Pierluigi Rausei

Autore: Pierluigi Rausei

direttore della DTL di Macerata

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