Articolo: Cosa cambia in edilizia dopo il DL 159/2025

approfondimento di Eufranio Massi per il n. 157 della rivista “Il Mondo del consulente”.

  

COSA CAMBIA IN EDILIZIA DOPO IL D.L. N. 159/2025

Con il D.L. n. 159/2025 in vigore dal 31 ottobre u.s., il Governo ha varato misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile ed una attenzione particolare l’ha riservata all’edilizia ove, peraltro, sulla scorta dei gravi fatti ove la carente sicurezza si è sposata, sempre più di frequente con il lavoro nero ed irregolare, era già  intervenuto lo scorso anno con alcune disposizioni inserite nel D.L: n. 19.

La riflessione che intendo effettuare riguarda le novità in materia di cantieri temporanei e mobili contenute nell’art. 3 che vanno lette in stretta correlazione con i contenuti dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024 che ha modificato, in più punti, l’art. 27 del D.L.vo n. 81/2008.

Lista di conformità

La prima novità (che, peraltro, non è limitata al settore edile, essendo riferita ad ogni ambito lavorativo) riguarda la c.d. “Lista di conformità” prevista dal comma 7 del predetto art. 29, il quale afferma che se, a seguito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, non si registrano violazioni od irregolarità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia un attestato e, acquisito l’assenso del soggetto interessato (nelle imprese il consenso deve essere espresso da chi ha il potere di rappresentanza), iscrive il soggetto interessato in un elenco informatico (accessibile a tutti), nel rispetto delle disposizioni sulla privacy espresse dal Regolamento comunitario n. 2016/679: tale iscrizione produce gli effetti previsti dal comma successivo.

Si prevede che per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità istituita presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il datore di lavoro venga considerato a basso rischio di irregolarità e che gli organi di vigilanza dell’Ispettorato possano non procedere ad ulteriori verifiche rispetto alle materie che hanno determinato l’iscrizione nella Lista: sono fatte sempre e comunque, salve le verifiche in materia di salute e sicurezza, quelle relative ad eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Magistratura inquirente.

L’INL, con la nota della propria Direzione Giuridica n. 1357 del 31 luglio 2025, emanata dopo il varo del D.L.vo n. 103/2024 che ha introdotto per tutte le Amministrazioni Pubbliche interessate, la diffida amministrativa, ha sottolineato come la normativa sulla “lista di conformità” sia “speciale” rispetto agli adempimenti previsti con la creazione del fascicolo informatico presso le Camere di Commercio ove dovranno confluire dati ed accertamenti posti in essere dai più svariati organi.

L’iscrizione nella Lista di conformità contiene un aspetto promozionale dal quale il datore di lavoro interessato ha, indubbiamente, da guadagnare, ad esempio, nella aggiudicazione di un appalto, atteso che, agli occhi del committente, tale attestato ha il valore di affidabilità, cosa per nulla secondaria, sol che si pensi al fatto che quest’ultimo, può sempre essere chiamato in causa per questioni lavorative riguardanti la filiera.

Ebbene, con il D.L. n. 159/2025 è stato aggiunto un periodo al comma 7: gli organi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, nell’attività di controllo relativa al rilascio dell’attestato di regolarità, debbono orientare, in via prioritaria, i controlli nei confronti dei datori che esercitano la loro attività in regime di subappalto. La ragione di tale scelta appare evidente poichè il “nero”, le irregolarità diffuse in materia di gestione del rapporto di lavoro, la mancanza o l’insufficiente strumentazione per la sicurezza sul lavoro, si annidano, sovente, e prosperano in queste aziende.

Badge di cantiere: le novità

Con il comma 2 dell’art. 3 del D.L. n. 159/2025 l’Esecutivo intende stringere i controlli sul personale presente nei cantieri edili con l’obiettivo di tutelare la salute, la sicurezza ed i diritti dei lavoratori.
Di conseguenza, tutte le imprese che operano in regime di appalto e subappalto, in qualsiasi settore pubblico o privato, sono tenute a fornire entro il prossimo 30 dicembre (60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento) la tessera di riconoscimento già prevista dall’art. 26, comma 8, del D.L.vo n. 81/2008 e dall’art. 5 della legge n. 136/2010, fornita di un codice univoco anticontraffazione. Tale tessera personale, utilizzata dai lavoratori come badge, va resa disponibile anche in modalità digitale, attraverso strumenti interoperabili con la piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), previsto dall’art. 5, comma 3, del D.L. n. 48/2023.

Sul punto, ovviamente, si attendono chiarimenti operativi dell’INL che, sicuramente, giungeranno anche prima dell’emanazione (comma 3) di un D.M. concertato tra i Ministri del Lavoro e delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo un iter procedimentale che vede coinvolto sia il Garante per la privacy che le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Il D.M. dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla approvazione della legge di conversione: ho motivo di credere che l’accavallamento delle date (obbligo che scatta per i datori di lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025 e varo del D.M. con le regole attuative entro 60 giorni dal varo della legge di conversione) porti un po’ di confusione.

Appare auspicabile che, in sede di conversione, si realizzi un maggior coordinamento delle date di riferimento.

Se l’assunzione dei lavoratori avverrà attraverso la piattaforma SIISL (obbligatoria del prossimo 1° aprile 2026 per i datori di lavoro privati che intendono fruire di benefici di natura contributiva), la tessera verrà precompilata automaticamente dal Sistema, fatte salve le integrazioni fornite dal datore di lavoro.

Altri settori a rischio elevato saranno oggetto di disposizioni analoghe: ciò avverrà a seguito di una interlocuzione tra il Ministro del Lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.

Modifica dell’apparato sanzionatorio per alcune fattispecie

Con il comma 4 vengono aggiornate, con l’obiettivo di renderle più incisive, una serie di disposizioni riferite all’apparato sanzionatorio riferite all’art. 27 del D.L.vo n. 81/2008.

Il nuovo comma 7-bis, in deroga parziale alla previsione del precedente comma 7 dispone che ove le violazioni riguardino la presenza di lavoratori “in nero” nei cantieri, con applicazione della c.d. “maxi sanzione”, la decurtazione dei crediti avvenga, in contemporanea, con la notificazione del verbale di accertamento emesso dagli ispettori del lavoro e non in presenza di un atto definitivo come, ad esempio, l’ordinanza – ingiunzione. Gli organi di vigilanza utilizzano tutte le informazioni reperibili nel Portale nazionale del sommerso che, al momento, non risulta essere operativo.
Tale modifica normativa potrebbe porre una serie di problemi non di poco conto, nel caso in cui, in via giurisdizionale o in via amministrativa attraverso l’ordinanza-ingiunzione, il verbale ispettivo fosse annullato.

La nuova norma (si attendono, comunque, indicazioni amministrative da parte dell’INL) sembra affermare che la decurtazione, prescinda non soltanto dall’ordinanza ingiunzione ma anche dall’adempimento alla diffida, inserito nel verbale, con la regolarizzazione successiva del personale.

Correlati a tale nuova disposizione sono il nuovo punto n. 21 dell’Allegato 1-bis ove si parla in generale di “Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, nella legge n. 73” e la soppressione dei successivi n. 22 e n. 23 e con la modifica del successivo punto n. 24 ove la condotta negativa del datore di lavoro, prevista al n. 21, va riferita ad ogni lavoratore.

Passando ad esaminare ciò che è scritto dietro ai numeri sopra citati c’è da osservare che dal 1° gennaio 2026 le decurtazioni riferite ad ogni lavoratore non saranno più correlate al numero delle giornate lavorate “in nero” (criterio valido fino al prossimo 31 dicembre – fino a trenta 1 credito, da trentuno a sessanta 2, oltre sessanta 3 crediti, con un ulteriore credito in caso di lavoratore minore o extra comunitario senza  permesso di soggiorno), ma la decurtazione sarà di 5 crediti per ogni dipendente in “nero”, a prescindere dai giorni di occupazione, con l’ovvia aggravante di un credito in presenza di un clandestino o di un minore.

Resta, tuttavia, salvo il principio che per ogni accesso ispettivo non si potrà superare il numero di 10 crediti per il solo lavoro “nero” (il doppio della sanzione più grave). Tali novità incidono, fortemente sulla qualificazione delle imprese e l’aumento della decurtazione da 1 a 5 crediti per ogni lavoratore in nero, sembra rappresentare uno strumento di forte deterrenza.
Per gli illeciti commessi entro il 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi la previgente disciplina.

Altra novità si riscontra al comma 8 e riguarda un onere che la disposizione mette in capo alle Procure della Repubblica: fermo restando quanto previsto dall’art. 329 c.p.p. in materia di segreto istruttorio, è fatto obbligo alle stesse di comunicare tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per la decurtazione o la sospensione della patente (ad esempio, incidente mortale o grave invalidità), tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nei verbali redatti da pubblici ufficiali (ad esempio, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, ASL, ecc.) intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle loro funzioni.

L’Esecutivo è intervenuto, altresì, sul comma 11 dell’art. 27 del D.L.vo n. 81/2008 aumentando la sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro nei confronti di imprese o lavoratori autonomi che vengono trovati nei cantieri edili temporanei o mobili, privi della patente a punti (o con un punteggio inferiore a 15). Tale disposizione va letta in correlazione con il precedente comma 10.
Fino all’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025 (avvenuta il 31 ottobre u.s.) la sanzione amministrativa irrogata era pari al 10% del valore dell’appalto o del subappalto affidato, come chiarito dall’INL con la nota n. 9326/2024, oltre ad un’altra sanzione non superiore a 6.000 euro ed alla esclusione dalla partecipazione a gare per appalti pubblici per un periodo di 6 mesi: ora, quella sul valore del lavoro commissionato in appalto o subappalto, resta la stessa, come resta uguale quella relativa allo “stop” alle gare pubbliche, ma l’altra è aumentata a 12.000 euro.

Cambia anche il contenuto dell’Allegato XII al D.L.vo n. 81/2008 che concerne il contenuto della notifica preliminare che va inviata dal committente, in ottemperanza dell’art. 99 del D.L.vo n. 81/2008, prima dell’inizio dei lavori, all’ASL, all’ITL e, per i lavori pubblici, alla Prefettura competente per territorio: il committente, nella identificazione delle imprese che opereranno nel cantiere (codice fiscale e partita IVA), dovrà specificare quelle che operano in regime di subappalto.

Una ulteriore disposizione contenuta nell’art. 3 del D.L. n. 159/2025 ha natura programmatica: con D.M. del Ministro del Lavoro, al termine di un iter che prevede l’audizione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, si dovranno individuare altri settori a rischio più elevato, secondo la classificazione INAIL, con una particolare attenzione a quelle attività nelle quali è forte l’incidenza nei lavori che sono dati in appalto ed in subappalto. Il provvedimento dovrebbe essere emanato entro il 30 dicembre 2025.

Da ultimo si precisa che alla attuazione di tali novità si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie, senza alcun onere ulteriore per la finanza pubblica.
 

Eufranio MASSI

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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