Articolo: I nuovi importi delle sanzioni e del contributo esonerativo nel Collocamento Obbligatorio

approfondimento di Eufranio Massi per il n. 166 della rivista “Il Mondo del consulente”.

 

 

 

I NUOVI IMPORTI DELLE SANZIONI E DEL CONTRIBUTO ESONERATIVO NEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Tra gli aumenti che stanno per scattare anche nel vasto mondo del lavoro, occorre tener presenti anche quelli che riguardano il mancato rispetto della normativa sul collocamento dei portatori di handicap.

Con un Decreto Ministeriale, il n. 100 del 3 agosto ui.s., il Ministro del Lavoro ha aggiornato, a partire dal prossimo 1° gennaio, le somme dovute a titolo di esonero parziale per le ipotesi previste dai commi 3 e 3-bis dell’art. 5 e per le sanzioni amministrative che scattano allorquando il datore di lavoro è inottemperante agli obblighi di assunzione disciplinati dall’art. 15, comma 4, della legge n. 68/1999.

Si tratta di un adeguamento dovuto, atteso che la norma di riferimento prevede che gli importi vengano adeguati ogni cinque anni pur se tale disposizione non è sempre stata rispettata: infatti, nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2021 esso non è avvenuto ed il provvedimento ministeriale interviene sugli importi fissati cinque anni or sono.

Il meccanismo di adeguamento degli importi del contributo esonerativo che come sottolinea il D.M. ha una natura temporanea e del tutto residuale rispetto agli obblighi derivanti dalle assunzioni obbligatorie, risulta essere nel solco procedimentale previsto per l’adeguamento precedente che portò alla emanazione del   D.M. del 2021: esso è basato sulla retribuzione media giornaliera lorda desunta dai CCNL del settore privato. Rispetto a questo criterio l’ISTAT ha fornito il dato relativo al mese di marzo 2026: esso è pari a 2347,32 euro che, rapportati a 22 giorni lavorativi, determina una retribuzione media giornaliera lorda pari a 110,79 euro. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno (sulla misura e sul metodo è intervenuto l’accordo della Conferenza Stato Regioni del 26 luglio u.s., attesa la competenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in materia di avviamento al lavoro dei portatori di handicap). fissare l’importo del contributo esonerativo in una misura pari al 40% di 110,79, cosa che ha comportato, rispetto agli attuali 39,21 euro,  un adeguamento in aumento pari a euro 44,32.

Nelle premesse al contenuto del D.M. (peraltro breve, atteso che si sostanzia in un solo articolo), il Ministro del Lavoro non ha applicato le maggiorazioni comprese tra il 5% ed il 24%, previste al comma 5, ritenendo la somma individuata come adeguata e sufficiente a garantire la finalità sanzionatoria prevista dalla norma.

Ma, quali sono i contenuti dei commi 3 e 3-bis dell’art. 5  per i quali trovano applicazione i nuovi importi?

Il comma 3 si riferisce ai datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici che occupano più di 35 dipendenti (e che, quindi, sono soggetti ad almeno due assunzioni obbligatorie) e che per le speciali condizioni della loro attività (ad esempio, pericolosità, insalubrità, alta specializzazione, ecc.) non sono in grado di occupare tutta la percentuale riservata ai lavoratori portatori di handicap: ebbene, è previsto un iter procedimentale attivato con una istanza ai servizio per l’impiego competente (che può durare, 120 giorni, prolungabili a 150). L’esonero è parziale e, in genere, non supera la percentuale del 60%, tranne che nei servizi di vigilanza privata ove può raggiungere l’80%.

Il datore di lavoro per un periodo determinato, può essere autorizzato a sostituire l’assunzione o le assunzioni obbligatorie con un contributo giornaliero, strettamente correlato all’attività lavorativa, pari a 44,32 euro, a partire dal 1° gennaio 2027.

Per le aziende che avessero a quella data un provvedimento esonerativo in corso l’importo da pagare sarà pari a 39,21 euro fino al 31 dicembre 2026, con il successivo adeguamento a partire dal successivo 1° gennaio.

Il comma 3-bis si riferisce, invece, ad un’altra ipotesi che riguarda gli stessi soggetti datoriali sopra indicati: costoro, se per alcuni dipendenti addetti in lavorazioni particolari, pagano un tasso di premio all’INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono autocertificare l’esonero dall’obbligo per i medesimi addetti ma, di conseguenza, sono obbligati a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili previsto dall’art. 13, un contributo esonerativo pari a 44,32 euro per ogni giorno lavorativo per ogni lavoratore con disabilità non occupato. Nella sostanza, se il computo del personale in forza, depurato dai dipendenti addetti a lavorazioni con premio assicurativo pari o superiore al 60 per mille dovesse, ad esempio, far scattare l’aliquota per 2 assunzioni di portatori di handicap, il datore sarà tenuto a corrispondere un importo per ogni giorno lavorativo, pari a 88,64 euro (44,32×2). La procedura amministrativa si genera con l’autocertificazione del datore di lavoro e dal 2024, in automatico, emana anche il primo avviso di pagamento.

Il secondo comma dell’art. 1 del D.M. n. 100, aumenta gli importi anche delle sanzioni amministrative correlate alla mancata copertura dell’obbligo, per la cui irrogazione è competente l’Ispettorato del Lavoro, anche dietro segnalazione dei servizi competenti per l’impiego dei disabili. Dal 1° gennaio p.v., per ciascun giorno lavorativo di scopertura relativo ad ogni portatore di handicap non occupato è pari a 221,60 euro (5 volte la misura del contributo come stabilisce il comma 4 dell’art. 15). La sanzione, che fino al prossimo 31 dicembre è pari a 196,05 euro giornalieri, è diffidabile a determinate condizioni (adempimento dell’obbligo), e scatta, trascorsi 60 giorni, da quando inizia l’obbligo che, ovviamente, può avvenire anche in corso d’anno e non solo in sede di presentazione del prospetto informativo, allorquando, per effetto di assunzioni successive che aumentano l’organico, scatta la carenza. La sanzione è di natura progressiva, nel senso che aumenta giornalmente fino a quando il datore di lavoro non adempie all’obbligo contestato.

I 60 giorni sono un termine per adeguare il comportamento datoriale alle prescrizioni normative.

Esistono, tuttavia, alcune ipotesi nelle quali tale termine non scatta in quanto sopraggiungono altre situazioni previste espressamente dalla norma. Ritengo opportuno citare le più ricorrenti:

  1. Il datore di lavoro ha chiesto un avviamento numerico ai servizi per l’impiego, specificando una determinata qualifica o mansione, e l’Ufficio pubblico non ha provveduto nei termini o, in alternativa (atteso che la richiesta è nominativa) non è stata effettuata una specifica preselezione (art. 7, comma 1 e comma 1-bis);
  2. Il datore di lavoro ha sottoscritto con i servizi per l’impiego una convenzione ex art. 11 con la quale gli adempimenti sono dilazionati nel tempo secondo un calendario sottoscritto dalle parti. Ovviamente, si ha motivo di ritenere che l’obbligo non scatti se nei termini sopra indicati il datore di lavoro abbia richiesto un incontro per cercare di giungere ad un accordo e sia in attesa della convocazione da parte dei servizi per l’impiego, o sia in corso una trattativa per raggiungerlo;
  3. Gli avviamenti obbligatori sono sospesi nel caso in cui siano in corso nell’unità produttiva considerata interventi di integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale o contratti di solidarietà, in proporzione alla riduzione di orario e con riferimento all’ambito provinciale (art. 3, comma 5). Lo stesso discorso può essere fatto allorquando, in situazioni del tutto analoghe, si registri, per le imprese interessate, un intervento integrativo da parte del FIS o di qualche Fondo bilaterale di categoria
  4. Gli avviamenti obbligatori sono sospesi allorquando è in corso una procedura collettiva di riduzione di personale ex artt. 4, 5, e 24 della legge n. 223/1991 (al massimo 75 giorni o la metà se i dipendenti interessati sono meno di 10) e, qualora, si concluda con almeno cinque licenziamenti, gli effetti sospensivi restano per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione dell’ultimo dipendente oggetto di recesso (art. 3, comma 5, ultimo periodo). Lo “stop” alle assunzioni riguarda tutte le unità produttive in ambito nazionale, come riconosciuto sia dalla Cassazione che dal Ministero del Lavoro.

Eufranio MASSI

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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