Articolo: Il deposito degli accordi collettivi presso la Direzione territoriale del Lavoro

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Tra le disposizioni in materia di semplificazione introdotte con il Decreto Legislativo n. 151/2015 e’ compresa quella che, all’art 14, impone il deposito, presso la Direzione del Lavoro competente per territorio, dei contratti territoriali od aziendali, che contengono agevolazioni o benefici.

Il Legislatore delegato afferma che ” i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del Lavoro competente che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati”. Il deposito, quindi, assume non soltanto una veste  cognitiva, ma anche costitutiva. La semplificazione che appare evidente, sotto l’aspetto procedurale, e’ rappresentata dall’invio degli accordi esclusivamente in via telematica: sarà, poi, la Direzione del Lavoro ( che dal 2016 si chiamerà, per effetto del Decreto Legislativo n. 149/2015 “Ispettorato territoriale”) che si attiverà, mettendoli a disposizione con la medesima modalità, con gli altri soggetti pubblici interessati. Detto questo, credo che sia necessario procedere con alcune riflessioni sugli effetti di questa disposizione.

Il primo pensiero va ai contratti aziendali in materia di produttività ed alla decontribuzione (1,60% per il 2014) sulle somme ad essa riferibili: disciplinata, compiutamente,  dalla legge n. 247/2007, e’ la stessa norma che ne postula il deposito entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione. Il contenuto (normalmente, ai fini del riconoscimento, viene seguito il criterio di cassa) riguarda ” gli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini di un miglioramento della competitività aziendale”. Rispetto al passato, sembrerebbe  che la semplificazione consista nell’evitare al datore di lavoro, una volta effettuato il deposito, di consegnare direttamente all’INPS l’istanza con l’accordo in allegato.

Il secondo pensiero va alla  detassazione sui premi di produttività stabiliti con accordi territoriali o aziendali: negli anni passati ( ma non nel 2015)  questa possibilità prevedeva sempre il deposito preventivo presso la Direzione del Lavoro. Ora, nel disegno di legge Stabilità riferito all’anno 2016, e’ prevista una disposizione di contenuto abbastanza analogo a quello in essere fino al 2014 ( ma i contenuti, in attesa dell’approvazione finale, e’ meglio non scriverli per non essere smentiti): di conseguenza , sotto l’aspetto procedurale, nulla dovrebbe cambiare circa la finalità del deposito. Ed un uguale discorso sembrerebbe potersi  fare per quei riconoscimenti economici collegati a forme di welfare aziendale per i quali sembrerebbe ipotizzarsi, sempre nella legge di Stabilità 2016, una fiscalizzazione completa, entro importi predeterminati.

La terza riflessione concerne la specifica inserita nella prima riga dell’art. 14: si parla di benefici contributivi o fiscali e di altre agevolazioni…continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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