Articolo: Il sequestro giudiziario dell’azienda preclude la diffida accertativa

approfondimento di Vitantonio Lippolis – coordinatore delle aree della vigilanza presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Modena

 

Estratto dal n. 24/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Il sequestro giudiziario dell’azienda preclude la possibilità di adottare il provvedimento di diffida accertativa a favore dei lavoratori creditori. È quanto prevede il parere espresso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 4623 del 24 maggio 2018 divulgata agli organi periferici dell’Agenzia.

Il provvedimento di diffida accertativa

La riforma dei servizi ispettivi attuata col D.Lgs. n. 124/2004 ha inciso profondamente sul sistema della vigilanza in materia di lavoro, nonché sui poteri riconosciuti al personale ispettivo, sia apportando modifiche sostanziali a vecchi istituti, quali la diffida e la prescrizione obbligatoria, oggetto di precedente disciplina normativa, sia introducendo nuovi strumenti particolarmente incisivi quali la conciliazione monocratica e la diffida accertativa per i crediti patrimoniali.

In particolare quest’ultimo istituto ha rappresentato un’assoluta novità finalizzata a deflazionare il contenzioso giudiziale e, così facendo, approntare una più rapida soddisfazione degli interessi di natura patrimoniale dei lavoratori.

Si tratta di un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa che si affianca a quello più articolato ed oneroso devoluto alla cognizione del giudice del lavoro, la cui fonte propulsiva è rappresentata dall’art. 8, c. 2, lett. e), legge 14 febbraio 2003, n. 30 (legge Biagi) che conferiva al Governo la delega per semplificare la procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica, delega poi attuata per mezzo dell’art. 12, D.Lgs. n. 124/2004. Così facendo il legislatore ha introdotto nell’ordinamento, per la prima volta, un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato.

La disciplina prevede che nell’ambito dell’attività di vigilanza, qualora il personale ispettivo dell’INL abbia prova che, per inosservanze della disciplina contrattuale, il lavoratore vanti un credito patrimoniale, diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti..”…. continua la lettura

Vitantonio Lippolis

Autore: Vitantonio Lippolis

INL, Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

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