Articolo: Indennizzo economico o reintegrazione, primi dubbi e chiarimenti

approfondimento di Cristina Carati e Daniele Colombo – Avvocati

 

Estratto dal n. 13/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Il decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23) è legge dal 7 marzo 2015 a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015.
Com’è noto, il predetto decreto legislativo costituisce attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183 la cui lettera c) dell’articolo 1 comma 7 delegava il Governo ad adottare, esclusivamente per le nuove assunzioni, un contratto a tutele crescenti con previsione, in caso di licenziamento illegittimo, di un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio, lasciando la reintegrazione ai soli casi di licenziamento nullo, discriminatorio ed in relazione a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Il decreto legislativo in oggetto, in attuazione della legge delega, si applica solo ai nuovi assunti, mentre per coloro che avevano già in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato continuerà ad applicarsi il precedente regime di tutela contro il licenziamento ingiustificato.
Il decreto legislativo, sebbene faccia riferimento ad un contratto a tutele crescenti, in realtà, non introduce una nuova fattispecie di contratto. Si tratta più semplicemente di un rapporto di lavoro subordinato “classico” per il quale, solo per i nuovi assunti, viene ora prevista una diversa disciplina dei licenziamenti con tutele meno intense che in passato.
L’analisi che segue vuole evidenziare i primi dubbi applicativi, fornendo degli spunti di riflessione che si pongono dalla lettura del nuovo provvedimento di legge, senza pretesa di completezza ed al solo fine di fornire un contributo  di ragionamento rispetto ad un provvedimento definito da molti come epocale per la sua portata innovativa….continua la lettura


 

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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