Articolo: La produttività ed il welfare 2016

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Con il Decreto Ministeriale “concertato” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia, firmato il 25 marzo 2016 ed inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, si è posto l’ultimo tassello alla procedura relativa alla nuova formulazione dei premi di produttività ed al c.d. “welfare aziendale” sui quali la legge n. 208/2015, attraverso i commi da 182 a 191 dell’art. 1,in favore ha fissato i principi generali.

La reintroduzione della tassazione sostitutiva nella misura del 10% sui premi di produttività, fino ad un massimo di 2.000 euro, con l’allargamento dei potenziali utenti ai lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori ai 50.000 euro lordi (limite da rispettare anche per i benefit oggetto di completa detassazione), è stata coniugata a situazioni ove i premi di risultato sono legati a criteri di misurazione. Il passaggio rispetto al passato appare notevole in quanto gli accordi collettivi aziendali o territoriali (per le imprese ove il sindacato non è presente) stipulati con le organizzazioni territoriali appartenenti alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative o con le “loro” rappresentanze sindacali aziendali o con la RSU (c’è il richiamo specifico all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015) non possono più far riferimento ad un concetto di produttività, efficienza, efficacia, innovazione e redditività abbastanza “etereo” (ove venivano incluse quote o maggiorazioni retributive come  lo straordinario), ma ad un altro ben più preciso e misurabile (e di ciò ce ne dà conto l’allegato al D.M. che descrive una serie di indicatori da inserire nel contratto).  I criteri e le regole di misurazione vanno stabilite nell’accordo e debbono, oggettivamente, essere rilevabili.

Gli indicatori previsti sono una ventina e, tanto per citare i più importanti. vanno dal volume della produzione rapportato al numero dei dipendenti, al fatturato, agli indici di soddisfazione del cliente, alla diminuzione degli scarti e delle riparazioni, alla percentuale di diminuzione dei tempi di consegna, al rispetto delle previsioni di avanzamento dei lavori, allo “smart working” (il disegno di legge è all’esame del Parlamento), alle modifiche del normale orario di lavoro, alla riduzione dell’assenteismo, dei consumi energetici, del numero degli infortuni sul lavoro, dei tempi di evasione delle commesse o dei tempi relativi ai “passaggi interni” delle lavorazioni. Il Decreto Ministeriale aggiunge la voce “altro” con la quale, presumibilmente, si potranno individuare alcune specificità tipiche dell’azienda….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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