Articolo: La retribuzione delle ore di viaggio

articolo di approfondimento di Fabio Pappalardo – Consulente del lavoro

Estratto dal n. 3/2015 della rivista “Guida alle paghe“  (Settimanale IPSOA)

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guida_paghe“Il luogo della prestazione lavorativa e` un elemento fondamentale del contratto di lavoro subordinato. Per quanto nella maggior parte dei casi la sede di lavoro sia fissa e identificata in modo specifico al momento della stipula del contratto di assunzione, per particolari tipologie di attivita` puo` essere richiesto, occasionalmente o con maggior frequenza, lo svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi differenti rispetto alla normale sede di lavoro contrattualmente definita. In queste ipotesi il datore di lavoro deve valutare se vi sia l’obbligo di erogare trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria che vadano a remunerare il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il luogo di temporanea assegnazione e per il rientro.

Tempo di viaggio

Il c.d. «tempo di viaggio» coincide con il tempo necessario al lavoratore per recarsi sul luogo in cui la prestazione lavorativa deve essere resa, ove questo non costituisca la normale sede di lavoro.

Principio generale e` che il tempo necessario giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non possa considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attivita` lavorativa vera e propria «e non si somma quindi al normale orario di lavoro, cosı` da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto piu` che l’indennita` di trasferta e` in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosita` degli spostamenti suindicato» (Cass. n. 5359/2001)....continua la letturaico_pdf

 

 

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