Articolo: Legittimo geo-localizzare i lavoratori a determinate condizioni

approfondimento di Roberto Camera*

 

 

Legittimo geo-localizzare i lavoratori a determinate condizioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la nota 9728 del 12 novembre 2019, risposta ad una azienda in merito alla possibilità di installare sugli smartphone, assegnati ai propri lavoratori, un applicativo software per consentire una migliore organizzazione nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Entrando nel merito dei fatti, l’azienda in questione ha come attività quella di consegnare pacchi ai propri clienti e ha intenzione di dotare i lavoratori, addetti alle consegne, di uno smartphone sul quale vorrebbe installare una APP che consenta, in determinati momenti, di geo-localizzare questi ultimi.

Essendo, tale dispositivo, uno strumento dal quale può derivare anche la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e non potendo essere considerato uno strumento atto a rendere la prestazione lavorativa, rientra, a pieno titolo, nel primo comma dell’articolo 4, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dall’articolo 23, del Decreto Legislativo 151/2015.

Per questo motivo, l’azienda ha inoltrato un quesito all’Ispettorato del Lavoro, in quanto dalla risposta dell’agenzia di vigilanza ne sarebbe scaturito l’acquisto dell’APP e la sua installazione sui cellulari dei lavoratori. Ciò in considerazione del fatto che, in mancanza dell’accordo sindacale sarebbe spettato proprio all’organo di vigilanza autorizzarne l’utilizzo, in quanto l’azienda ha unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro.

L’Agenzia ispettiva, entrando nel merito della richiesta, ha esaminato la sussistenza delle “specifiche” esigenze organizzative e produttive alla base dell’applicativo informatico, coerentemente con la disposizione di legge, evidenziando che:

  • consente ai lavoratori (drivers) la visualizzazione dell’elenco delle consegne da effettuare durante la giornata lavorativa ai clienti;
  • consente alla ditta e alla società committente di conoscere In tempo reale la correttezza e tempestività delle consegne;
  • monitora, in tempo reale, le consegne/resi rimanenti durante la giornata;
  • acquisisce una reale ed evidente prova in caso di controversia con il cliente.

Inoltre, il sistema è funzionale ad assicurare le esigenze di “sicurezza del lavoro”, sia perché agevola il reperimento del corriere in caso di emergenza, sia perché i corrieri possono comunicare, con il proprio datore di lavoro, eventuali anomalie del veicolo e/o chiedere soccorso in caso di incidenti o malori.

Sul piano operativo, l’applicativo consente:

  • di scaricare sullo smartphone l’elenco delle spedizioni affidate ad ogni singolo corriere. In particolare, l’elenco non fornisce indicazioni su un determinato percorso da seguire, né un ordine preciso delle consegne;
  • di concludere il processo di consegna facendo apporre la firma al cliente direttamente sul display dello smartphone oppure sul documento di consegna (DDT); solo in questo caso e in maniera automatica avviene la geo localizzazione del lavoratore;
  • di trasmettere alla ditta e al cliente la conferma della consegna, con l’indicazione della data e dell’ora dell’avvenuta consegna;
  • di comunicare al proprio datore di lavoro eventuali anomalie del veicolo o richieste di aiuto; solo in questo caso si attiva la geo localizzazione del lavoratore.

L’applicativo non consente una geo localizzazione continua del lavoratore ma essa si attiva solo al momento della consegna della merce e, nel caso di richiesta di aiuto da parte dello stesso lavoratore, e si chiude successivamente a tale richiesta.

Sulla base delle verifiche suindicate, l’Ispettorato del lavoro ha ritenuto che l’applicativo informatico contenga i presupposti normativi per il rilascio della autorizzazione, di cui all’articolo 4 della Legge n. 300/1970, ciò nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della Legge n. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
  • le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate dallo stesso Ispettorato del Lavoro;
  • l’installazione e l’utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
  • l’accesso dei dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità di natura organizzativa e produttiva, da parte dei soggetti incaricati, dovrà essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione. I relativi “log di accesso” dovranno essere conservati per un congruo periodo;
  • la conservazione del dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti;
  • l’Ispettorato territoriale potrà effettuare accertamenti in ordine al corretto utilizzo dell’applicativo, conformemente alle specifiche tecniche fornite dall’azienda e allegate al provvedimento autorizzativo.

 


 

* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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