Articolo: Modifiche al piano formativo dei lavoratori apprendisti

approfondimento di Stefano Malandrini – Confindustria Bergamo (estratto dal n. 45/2014 della rivista “Diritto & Pratica del Lavoro“)

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dplL’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo unico dell’apprendistato), come ridefinito dall’art. 2 comma 1 del D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 (1) prevede nell’ambito della disciplina generale dell’istituto che il contratto individuale “contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”. Si tratta del documento illustrativo della formazione che il datore di lavoro deve necessariamente impartire all’apprendista, al fine di soddisfare un diritto del lavoratore connaturato a questa tipologia di rapporto di lavoro. Le eventuali inadempienze datoriali comportano un gravame sanzionatorio in parte indiretto e in parte specifico. Più precisamente:
1) l’art. 7 del citato Decreto dispone, al comma 1, una sanzione di carattere pecuniario “in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 3, 4 e 5”. Il provvedimento opera quindi quando la carenza riscontrata, imputabile all’impresa, sia tale da precludere la piena realizzazione dei 3 percorsi di apprendistato contemplati dalla normativa e comporta l’insorgenza dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di corrispondere all’Istituto previdenziale un importo pari alla differenza tra la contribuzione già versata e quella dovuta in riferimento al livello di inquadramento contrattuale raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. La circolare del Ministero del lavoro n. 5 del 21 gennaio 2013 ha poi precisato, al paragrafo 6, che il disconoscimento del rapporto di apprendistato per violazione degli oneri formativi comporta altresì che il lavoratore è considerato un normale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, derivandone ulteriori conseguenze sanzionatorie civili e amministrative;
2) il comma 2 del medesimo art. 7 prevede poi specificamente che ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive riferite tra l’altro all’art. 2 comma 1 lettera a) determini, indipendentemente dalla gravità, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro, elevabile al valore massimo di 1.500 euro in caso di recidiva. La circolare del Ministero del lavoro n. 29 dell’11 novembre 2011 ha esplicitato che tale sanzione interviene anche in caso di mancato rispetto degli obblighi concernenti “la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale”. Tuttavia si consideri che è consentita la regolarizzazione dell’inadempienza a seguito della procedura di “disposizione” esercitata dagli organi ispettivi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Più precisamente è possibile, ad avviso del Ministero, evitare l’applicazione effettiva della sanzione, adempiendo successivamente all’obbligo formativo nel termine assegnato dall’organo ispettivo, non soltanto dei casi di contratto che differisce contenutisticamente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche dei casi in cui la forma scritta non sia del tutto esistente.”.

 

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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