Articolo: Novità per contratti a termine, somministrazione, licenziamenti

approfondimento di Eufranio Massi – Esperto in Diritto del lavoro

 

Estratto dal n. 29/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Il “Decreto Dignità”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 luglio 2018 e pubblicato con il n. 87 sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, è intervenuto, tra le altre cose, in maniera significativa, sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, sulla somministrazione e sull’indennità risarcitoria in materia di licenziamenti illegittimi.

L’analisi che segue intende, nei limiti del possibile (atteso che il provvedimento dovrà essere convertito in legge dopo il percorso parlamentare), esaminare le novità introdotte negli articoli 19, 21, 28 e 34, D.Lgs. n. 81/2015 e nell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2015, raccordandole con l’altra parte del testo originario che rimane invariata.

Il nuovo articolo 19, D.Lgs. n. 81/2015

Nel corso del “breve excursus” di questa riflessione si avrà modo di constatare come la lotta al precariato, obiettivo dichiarato dall’Esecutivo, parta con una profonda revisione dei contratti a tempo determinato che si concretizza sotto diversi parametri:

  1. a) aumento dell’aliquota contributiva in caso di rinnovo;
  2. b) diminuzione della durata massima complessiva riferita ai rapporti a termine, intesi anche in sommatoria;
  3. c) introduzione delle causali, a partire dal tredicesimo mese di utilizzazione del lavoratore, sia che si superi la soglia dell’anno in virtù di un contratto iniziale, di una proroga o di un rinnovo;
  4. d) ampliamento dei termini per la proposizione del ricorso giudiziario.

A tali misure, come vedremo, se ne accompagnano altre che fanno riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato ove si applicano, quasi interamente, le disposizioni sul contratto a termine (tra cui, le causali) e all’indennità risarcitoria relativa ai licenziamenti illegittimi prevista dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015 che, per gli assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, nel limite massimo, rapportato all’anzianità aziendale, per le imprese dimensionate oltre le quindici unità, può arrivare fino a trentasei mensilità partendo da una base di sei (per quelle piccole, fermo restando il tetto massimo delle sei mensilità, la base di partenza viene innalzata a tre, come si evince dalla correlazione della nuova norma con il dettato dell’art. 9, predetto Decreto).

Vediamo, quindi, come il Governo è intervenuto sottolineando le criticità ed i possibili miglioramenti da introdurre in sede di conversione.”… continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

Condividi questo articolo su