Articolo: Permessi per assistenza ai disabili: una più estesa interpretazione

approfondimento di Andrea Loro – avvocato

Estratto dal n. 1/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018, la Corte di cassazione ritorna ad affrontare il tema delle attività svolgibili dal lavoratore durante la fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e conferma che il concetto di assistenza deve essere inteso in senso ampio e non limitato alla sola accudienza. Nel caso di specie è stato ritenuto illegittimo il licenziamento della lavoratrice che, nelle fasce orarie in cui fruiva di tale permesso per assistere la madre disabile, era stata vista compiere varie commissioni al di fuori dall’abitazione di quest’ultima.

La questione affrontata

Una lavoratrice fruiva dei permessi ex lege n. 104/1992 per ragioni di assistenza alla madre disabile.

Nel corso di un procedimento disciplinare, le è stato contestato l’utilizzo improprio di tali permessi dal momento che era stata vista uscire dall’abitazione della madre in varie occasioni per svolgere diverse commissioni.

Inoltre, le veniva contestato che nel giorno in cui si trovava assente per malattia per essersi sottoposta (nel medesimo giorno) ad un intervento chirurgico, fosse comunque uscita di casa.

A conclusione del procedimento disciplinare, la lavoratrice era stata licenziata.

Avverso il provvedimento datoriale la lavoratrice ha proposto ricorso ex lege n. 92/2012 (c.d. Rito Fornero) avanti il Tribunale di Roma che, con propria sentenza, ha ritenuto legittimo il  licenziamento ed ha respinto le domande della lavoratrice stessa.

Quest’ultima ha poi proposto reclamo avanti la Corte d’Appello di Roma che, con sentenza n. 5855/2016, ha invece ritenuto fondate le ragioni della lavoratrice e ne ha, quindi, disposto la   reintegrazione in servizio condannando, inoltre, il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che le contestazioni mosse alla lavoratrice fossero infondate, dal momento che le circostanze di fatto apprezzabili nel processo non erano state  ritenute idonee a sostenere gli addebiti mossi dal datore di lavoro.

Infatti, la Corte d’Appello di Roma ha motivato la propria decisione sostenendo che il concetto di “assistenza” deve essere interpretato in un’accezione ampia rispetto alla semplice e  materiale accudienza del soggetto disabile.

In particolare, la Corte romana ha ritenuto di escludere la valenza decisiva della circostanza che la lavoratrice fosse uscita di casa nel giorno in cui si trovava assente per malattia a seguito di sottoposizione ad intervento chirurgico, attesa la mancata prova dell’incompatibilità dell’uscita con l’infermità dedotta.

La parte datoriale ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione.”…continua la lettura

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