Articolo: Prolungamento del contratto a termine in sostituzione per maternità
approfondimento di Eufranio Massi – esperto in diritto del Lavoro
Estratto dal n. 11/2026 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Con il comma 221 dell’art. 1 della legge n. 199/2025 si è aperta, per i datori di lavoro, la possibilità di prolungare il contratto a tempo determinato in sostituzione per maternità anche dopo il rientro della titolare del posto dal congedo.
La nuova disposizione, che si inserisce come comma 2-bis, all’interno del corpus dell’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, afferma che «Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 e 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino».
L’obiettivo perseguito è quello di favorire da un lato datori che si trovano a dover affrontare nelle loro aziende problemi di organizzazione del lavoro correlati, direttamente, al rientro della lavoratrice dopo il congedo obbligatorio per maternità la quale, usufruendo delle ferie maturate ma non godute, dei permessi per allattamento, del congedo parentale (anche a ore), delle assenze giustificate da malattia del bambino, non può assicurare una certa continuità alla propria prestazione lavorativa.
Il comma 221 si inserisce, nella legge n. 199/2025, in una serie di disposizioni finalizzate a favorire le prestazioni lavorative della donna che si trova in particolari condizioni: ci si riferisce, ad esempio, al comma 211 ove è agevolato l’ingresso nel mondo del lavoro della donna con 3 figli di età minore dei 18 anni, alla priorità per i genitori con tre figli conviventi di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale (comma 214), con benefici economici a favore del datore di lavoro che acconsente alla trasformazione, all’allungamento fino al compimento dei 14 anni del figlio, della possibilità di fruire del congedo parentale. Il tutto, con la sostanziale ripetizione di un concetto che sembra divenuto un “mantra”: favorire la conciliazione fra vita privata e lavoro oltre (è il caso del comma 221) «garantire la parità di genere sul lavoro». … continua la lettura“




