Autorità Nazionale Anticorruzione: vigilanza nel settore dei contratti pubblici

AnticorruzioneL’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, il Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici.
Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

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AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

REGOLAMENTO 9 dicembre 2014

Regolamento di vigilanza e accertamenti  ispettivi  nel  settore  dei
contratti pubblici. 

(GU n.300 del 29-12-2014)

 
 
 
                L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (di  seguito
Codice) e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2, 6 e 8,  comma  3,
del medesimo decreto; 
  Vista la delibera n. 143/2014 del 30 settembre 2014; 
  Visto  l'atto  di  organizzazione  delle  aree   e   degli   uffici
dell'Autorita'  Nazionale  Anticorruzione  (di  seguito   Autorita'),
adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014; 
  Vista la decisione del Consiglio del 9 dicembre 2014, 
 
                                Emana 
 
il seguente Regolamento: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 8,  comma
3, del codice e si applica  ai  procedimenti  dell'Autorita'  avviati
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 6 del codice e
delle disposizioni di legge vigenti. 
                               Art. 2 
 
 
                          Direttiva annuale 
 
  1. L'attivita' di  vigilanza  avviata  dalle  Unita'  Organizzative
competenti si conforma agli  indirizzi,  alle  prescrizioni  ed  agli
obiettivi indicati dal Consiglio dell'Autorita'. 
  2. A tal fine, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno  il  Consiglio
approva una direttiva programmatica su proposta dell'Ufficio piani di
vigilanza e vigilanze speciali, elaborata sulla  base  dell'indirizzo
espresso dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorita',  nella  quale
puo' essere indicato anche un ordine di priorita'  nella  trattazione
degli esposti ricevuti. 
  3. Il Consiglio, su proposta  dell'Ufficio  piani  di  vigilanza  e
vigilanze speciali, puo' integrare la direttiva di cui  al  comma  2,
quando ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi  o  interventi
di vigilanza. 
                               Art. 3 
 
 
          Esposto per l'attivazione dei poteri di vigilanza 
 
  1. Le indagini dell'Autorita' sono attivate su iniziativa d'ufficio
o su istanza motivata di chiunque ne  abbia  interesse,  ivi  incluse
associazioni   od   organizzazioni   rappresentative   di   interessi
collettivi o diffusi. 
  2. L'esposto di cui al comma 1 puo' essere presentato  mediante  la
compilazione  dell'apposito   modulo   disponibile   sul   sito   web
dell'Autorita'. Il modulo deve essere compilato  in  ogni  suo  campo
obbligatorio, corredato della prescritta  documentazione,  firmato  e
accompagnato da copia  di  un  documento  di  identita'  o  di  altro
documento valido del segnalante. 
  3. Gli esposti anonimi sono archiviati  dal  dirigente  dell'Unita'
Organizzativa competente per materia. Nei casi di denunce riguardanti
fatti  di  particolare  gravita',  circostanziate   e   adeguatamente
motivate, il dirigente puo', comunque, trasmettere l'esposto privo di
sottoscrizione all'Ufficio Ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza
e  vigilanze  speciali  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   di
competenza. 
                               Art. 4 
 
 
                       Vigilanza collaborativa 
 
  1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  chiedere  all'Autorita'   di
svolgere un'attivita' di vigilanza, anche preventiva,  finalizzata  a
verificare la conformita'  degli  atti  di  gara  alla  normativa  di
settore,  all'individuazione  di  clausole  e  condizioni  idonee   a
prevenire  tentativi   di   infiltrazione   criminale,   nonche'   al
monitoraggio  dello   svolgimento   della   procedura   di   gara   e
dell'esecuzione dell'appalto. 
  2. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 puo' essere richiesta
nei casi di: 
    a) programmi straordinari di interventi in  occasione  di  grandi
eventi di carattere sportivo,  religioso,  culturale  o  a  contenuto
economico ovvero a seguito di calamita' naturali; 
    b) programmi di interventi realizzati  mediante  investimenti  di
fondi comunitari; 
    c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza
economica e/o che abbiano impatto sull'intero  territorio  nazionale,
nonche'  interventi  di  realizzazione   di   grandi   infrastrutture
strategiche; 
    d) procedure di approvvigionamento di beni e  servizi  svolte  da
centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori. 
  3. L'attivita' di cui  al  comma  1  puo'  essere  richiesta  dalle
stazioni appaltanti anche nei casi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria
proceda per i delitti di cui all'art. 32, comma 1  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11  agosto  2014,  n.  114,
ovvero, in presenza  di  rilevate  situazioni  anomale  e,  comunque,
sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali. 
  4. Le richieste  di  vigilanza  collaborativa  sono  sottoposte  al
Consiglio per l'approvazione. Le  modalita'  di  svolgimento  possono
essere definite in un Protocollo di azione  predisposto  dall'Ufficio
su indicazione del Presidente  che  lo  sottopone  al  Consiglio  per
l'approvazione. 
                               Art. 5 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1.  Responsabile  del  procedimento  e'  il  dirigente  dell'Unita'
Organizzativa competente  per  materia.  Il  dirigente  individua  il
funzionario competente per lo svolgimento dell'istruttoria. 
  2. Il dirigente, esaminati gli esposti, attribuisce agli stessi  un
ordine di priorita' tenendo  conto  dell'urgenza  e  della  rilevanza
delle questioni prospettate. A parita' di urgenza e/o rilevanza della
segnalazione  sara'  data  precedenza  di  trattazione  agli  esposti
presentati con l'apposito modulo. 
  3. Ogni 30 giorni,  il  dirigente  competente  invia  al  Consiglio
l'elenco dei procedimenti avviati dall'Ufficio, con l'indicazione del
funzionario responsabile dell'istruttoria. 
                               Art. 6 
 
 
                     Archiviazione dell'esposto 
 
  1. Il dirigente provvede all'archiviazione nei seguenti casi: 
    a) esposto privo di elementi di fatto o di diritto  adeguatamente
circostanziati e motivati; 
    b) esposto presentato secondo le modalita'  di  cui  all'art.  3,
comma  2  del   presente   regolamento   privo   delle   informazioni
obbligatorie richieste; 
    c) manifesta incompetenza dell'Autorita'; 
    d) manifesta infondatezza dell'istanza; 
    e) quando a seguito dell'istruttoria emergono elementi di fatto o
di diritto che escludono l'intervento dell'Autorita'. 
  2.  L'archiviazione  e'  comunicata,  anche  a   mezzo   di   posta
elettronica non certificata, solo  nel  caso  di  espressa  richiesta
scritta dell'esponente ed e' disposta di regola  mediante  l'utilizzo
di modelli approvati dal Consiglio dell'Autorita', tenuto conto delle
tipologie di segnalazione ricevute. 
  3. L'esposto si intende  archiviato  comunque  se  l'Autorita'  non
procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei  termini  di
cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento. 
  4. E' fatta salva l'attivita' di vigilanza, anche  con  riferimento
ad esposti gia' oggetto di archiviazione di cui ai commi  precedenti,
in caso di sopravvenuti elementi di fatto  o  di  diritto  ovvero  di
diversa ed ulteriore valutazione dell'Autorita'. 
  5. Il  dirigente  competente  informa  il  Consiglio,  con  cadenza
mensile,  delle  segnalazioni  archiviate  ai  sensi   del   presente
articolo. 
                               Art. 7 
 
 
      Intervento senza il previo espletamento di un'istruttoria 
 
  1. Il dirigente valuta l'esposto e, senza il previo espletamento di
un'istruttoria,  invia  una  comunicazione  motivata  alla   stazione
appaltante con  l'invito  al  rispetto  delle  disposizioni  violate,
quando: 
    a) in base a  quanto  riscontrato  dalla  documentazione  inviata
all'Autorita' dal segnalante, o altrimenti acquisita, non  sussistono
dubbi interpretativi; 
    b) e' possibile  applicare  al  caso  di  specie,  anche  in  via
analogica, una precedente pronuncia dell'Autorita'. 
  2.  Il  dirigente  competente,   con   cadenza   mensile,   informa
preventivamente il Consiglio delle segnalazioni che intende  definire
ai sensi del presente articolo. 
                               Art. 8 
 
 
                   Trasmissione della segnalazione 
                   ad altro Ufficio dell'Autorita' 
 
  1. Il dirigente provvede tempestivamente  alla  trasmissione  della
segnalazione al competente Ufficio dell'Autorita' nei seguenti casi: 
    a) quando sussistono i presupposti per l'esercizio della funzione
di componimento delle controversie ai sensi  dell'art.  6,  comma  7,
lett. n) del  codice  o  quando  la  questione  puo'  essere  risolta
mediante l'adozione di un parere giuridico; 
    b) quando  ha  carattere  di  generalita'  tale  da  giustificare
l'emanazione di  un  atto  a  portata  generale,  ferma  restando  la
possibilita' di trattazione  della  segnalazione  per  i  profili  di
competenza dell'Area vigilanza; 
    c) quando sono segnalate questioni che rientrano  nell'ambito  di
applicazione della legge 6  novembre  2012,  n.  190  e  dei  decreti
attuativi. 
  2.  Il  dirigente   comunica   tempestivamente   all'esponente   la
trasmissione della segnalazione ad altro  Ufficio  e  ne  informa  il
Consiglio. 
                               Art. 9 
 
 
                      Termini del procedimento 
 
  1. Il  termine  per  l'avvio  del  procedimento  e'  di  30  giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto. 
  2.  Il  termine  per  la  conclusione  dell'istruttoria  da   parte
dell'ufficio competente e' di 180 giorni  decorrenti  dalla  data  di
invio della comunicazione di avvio del procedimento, fatta  salva  la
possibilita' da parte del responsabile del procedimento di comunicare
alle parti interessate una proroga non superiore a 90 giorni. 
  3. In considerazione della complessita' delle attivita' istruttorie
necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, i termini del
procedimento possono essere sospesi quando si renda necessario: 
    a)  effettuare  ulteriori  approfondimenti   mediante   richieste
documentali integrative alle  parti  o  ad  altre  amministrazioni  o
Autorita' nazionali ed estere; 
    b) procedere ad accertamenti ispettivi; 
    c) acquisire pareri da  altri  Uffici  dell'Autorita'  ovvero  da
altre amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere. 
  4. Nei casi indicati al comma precedente, i  termini  riprendono  a
decorrere rispettivamente dalla data di ricevimento o di acquisizione
da parte dell'ufficio delle integrazioni documentali, dalla  data  di
consegna del rapporto predisposto dall'Ufficio Ispettivo, dalla  data
di ricevimento del parere richiesto. 
  5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti interessate
la sospensione dei termini procedimentali. 
  6. Il dirigente competente informa il Consiglio  delle  proroghe  e
delle sospensioni disposte in conformita' ai commi precedenti. 
                               Art. 10 
 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1.  La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  da  parte  del
Responsabile   del   procedimento   deve   indicare   l'oggetto   del
procedimento,  le  informazioni  e/o  documenti  ritenuti  rilevanti,
nonche', ove  possibile,  l'eventuale  contestazione  delle  presunte
violazioni, il termine  di  conclusione  del  procedimento,  l'Unita'
Organizzativa  competente  con   indicazione   del   nominativo   del
responsabile del procedimento. 
  2. La comunicazione di cui al comma  1  e'  inviata  alla  stazione
appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonche'  ai  soggetti
che,  avendo  un  interesse  diretto,  immediato  ed  attuale,  hanno
presentato denunce o istanze utili. 
  3. Nel caso in cui per  il  rilevante  numero  dei  destinatari  la
comunicazione   personale   non   risulti   possibile    o    risulti
particolarmente gravosa, la stessa e' effettuata secondo modalita' di
volta in volta stabilite dall'Autorita'. 
                               Art. 11 
 
 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
  1. Possono partecipare all'istruttoria: 
    a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio
del procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1; 
    b) altri soggetti portatori di  interessi  diretti,  concreti  ed
attuali correlati all'oggetto del procedimento che facciano  motivata
richiesta  entro  30  giorni  dalla  comunicazione   di   avvio   del
procedimento o dalla conoscenza dello stesso; 
    c) altri soggetti portatori di interessi  diffusi  costituiti  in
associazioni  o  comitati  cui  possa  derivare  un  pregiudizio  dal
provvedimento, purche' ne  facciano  motivata  richiesta  all'Ufficio
procedente prima della decisione finale. 
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: 
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita' e nei termini previsti dal  Regolamento  sull'accesso  agli
atti dell'Autorita'; 
    b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che
saranno valutati dall'Ufficio procedente ove  pertinenti  all'oggetto
del procedimento. 
                               Art. 12 
 
 
         Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 
 
  1.  Il  Responsabile  del  procedimento  formula  le  richieste  di
informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6 comma 9,
lett. a) del codice, per iscritto  e  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 17. 
  2. Le richieste di cui al comma 1, devono indicare: 
    a) i fatti e le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti; 
    b) il termine entro il  quale  dovra'  pervenire  la  risposta  o
essere esibito il documento, che deve  essere  congruo  in  relazione
all'urgenza del caso ed alla quantita' e qualita' delle  informazioni
richieste, e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30; 
    c) le modalita' attraverso le quali dovranno  essere  fornite  le
informazioni e il referente cui potranno essere esibiti i documenti o
comunicate le informazioni richieste; 
    d) le sanzioni  applicabili  in  caso  di  rifiuto,  omissione  o
ritardo senza giustificato motivo,  di  fornire  le  informazioni  od
esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano
fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 
  3. I documenti di cui e'  richiesta  l'esibizione  dovranno  essere
forniti  in  originale  o  copia  conforme.   Il   Responsabile   del
procedimento  puo',  altresi',  richiedere  la  presentazione   della
documentazione su supporto informatico. 
  4. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso  di  audizioni  od
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le  medesime
indicazioni previste dal comma 2. 
                               Art. 13 
 
 
                              Audizioni 
 
  1. I soggetti ai quali e' stata data  comunicazione  di  avvio  del
procedimento  ai  sensi  dell'art.  10,  possono  essere  sentiti  in
audizione dinanzi all'Ufficio competente. Nel corso delle  audizioni,
i soggetti interessati  possono  comparire  in  persona  del  proprio
rappresentante  legale  oppure  di  procuratore  speciale  munito  di
apposita documentazione giustificativa del potere di  rappresentanza.
Essi possono, altresi', farsi  assistere  da  consulenti  di  propria
fiducia. 
  2.  Successivamente  al  ricevimento  della   comunicazione   delle
risultanze istruttorie di cui all'art. 15, le stazioni appaltanti, le
imprese  e  gli  enti  interessati  possono  presentare  istanza   di
audizione finale di fronte all'Ufficio. Ove intendano essere  sentiti
dinanzi al Consiglio, essi devono far  pervenire  apposita  richiesta
entro  5  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle controdeduzioni e memorie  di  cui  all'art.  15,
comma 2, specificando l'oggetto dell'esposizione orale e  le  ragioni
per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata
positivamente la richiesta, fissa la data della audizione e,  per  il
tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli
interessati. 
  3. Delle  audizioni  e'  redatto  processo  verbale  contenente  le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti. 
                               Art. 14 
 
 
                              Ispezioni 
 
  1. Le ispezioni sono disposte sulla  base  di  un  piano  ispettivo
approvato dal Consiglio dell'Autorita' entro il 31  gennaio  di  ogni
anno,  su  proposta  dell'Ufficio  piani  di  vigilanza  e  vigilanze
speciali. 
  2. Le ispezioni possono  essere  richieste  anche  nell'ambito  dei
procedimenti istruttori avviati dagli uffici competenti. 
  3. L'attivita' ispettiva si svolge di regola con la  collaborazione
della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lett.  b)  e
d), del codice. 
  4. Le ispezioni possono essere eseguite presso i luoghi di  cui  al
successivo comma 7,  purche'  sia  ipotizzabile  il  rinvenimento  di
documentazione utile ai fini dell'istruttoria. 
  5.  Il  dirigente  dell'Ufficio  Ispettivo  conferisce   l'incarico
all'ispettore  con  proprio  atto,  indicando  un  termine   per   la
conclusione delle attivita'. 
  6.  Nell'espletamento  del   mandato   ispettivo,   gli   ispettori
esercitano i loro poteri su presentazione  di  un  atto  scritto  che
precisi l'oggetto e le sanzioni per  il  rifiuto,  l'omissione  o  il
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed
esibire documenti richiesti nel  corso  dell'ispezione,  nonche'  nel
caso in cui siano  fornite  informazioni  ed  esibiti  documenti  non
veritieri. 
  7. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di  rifiuto  o
di omissione, l'opposizione: 
    a) di vincoli di riservatezza  previsti  da  atti  regolamentari,
circolari  o  disposizioni  di  servizio   interni   della   stazione
appaltante; 
    b)  di  vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; 
    c) di esigenze di autotutela  relative  al  rischio  di  sanzioni
fiscali o amministrative; 
    d) di esigenze di tutela del  segreto  aziendale  o  industriale,
salvo i  casi  in  cui  l'Autorita'  riconosca  particolari  esigenze
segnalate al riguardo. 
  8. L'Ispettore puo': 
    a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi  di  trasporto  del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione  dei
luoghi  di  residenza  o  domicilio  estranei  all'attivita'  oggetto
dell'indagine; 
    b) controllare e prendere copia dei documenti; 
    c) richiedere informazioni e spiegazioni orali. 
  9. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono  farsi
assistere   da   consulenti   di   propria   fiducia   previa    loro
identificazione. 
  10. Di tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione,  con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti  acquisiti,
e' redatto processo verbale. 
  11. Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione  dell'attivita'
ispettiva  o  dal  ricevimento   della   documentazione   integrativa
richiesta nel corso delle visite, l'ispettore  redige  una  relazione
finale  contenente  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  e
l'eventuale  proposta  di  archiviazione  del  procedimento  e/o   di
adozione di provvedimenti da parte del Consiglio. 
  12. Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  la  relazione  ispettiva  e'
trasmessa, unitamente  alla  documentazione  acquisita,  agli  Uffici
competenti per la prosecuzione delle attivita'. 
                               Art. 15 
 
 
                      Chiusura dell'istruttoria 
 
  1. Entro il termine di  cui  all'art.  9,  comma  2,  il  dirigente
trasmette al  Consiglio  le  risultanze  istruttorie.  Il  Consiglio,
valutata la proposta dell'ufficio dispone l'invio della comunicazione
delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 10, comma
2. 
  2.  Il  Responsabile  del  procedimento  assegna  un  termine,  non
inferiore a 10 giorni, entro cui le parti possono presentare  memorie
e/o ulteriore documentazione probatoria. La stazione appaltante  puo'
formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare  la  volonta'
di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di  cui
al comma 1. 
  3. Nei procedimenti di cui all'art. 10, comma 3,  la  comunicazione
delle risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante forme di
pubblicita' di volta in volta stabilite. 
                               Art. 16 
 
 
                    Deliberazione dell'Autorita' 
 
  1. Il dirigente, valutate le controdeduzioni e la documentazione di
cui all'art. 15, comma 2, propone al Consiglio: 
    a) l'adozione di una deliberazione nella quale  sono  specificate
le violazioni rilevate e sono eventualmente formulate  alla  stazione
appaltante le indicazioni per adeguare i propri comportamenti; 
    b) di prendere atto della  volonta'  manifestata  dalla  stazione
appaltante  di   conformarsi   alle   indicazioni   contenute   nella
comunicazione di cui all'art. 15, comma 1. 
  2. La deliberazione di cui al precedente  comma  1,  lett.  a)  una
volta  approvata  dal   Consiglio   e'   comunicata   dal   dirigente
responsabile  ai  soggetti  interessati,  i  quali  sono  tenuti   ad
informare l'Autorita' degli eventuali provvedimenti  conseguenti  che
intendono adottare. In caso di mancato riscontro entro il termine  di
30 giorni dal ricevimento della deliberazione, il  dirigente  informa
il competente ufficio dell'Autorita'  per  l'avvio  del  procedimento
sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11 del codice. 
  3. La deliberazione di cui alla lett. a)  e'  pubblicata  sul  sito
internet  della  Autorita'.  Il  Consiglio  puo'  disporre   che   la
deliberazione sia  pubblicata  anche  sul  sito  web  della  stazione
appaltante. 
  4. Nei casi di cui alla lett. b), il dirigente comunica alle  parti
interessate la decisione del Consiglio, con  riserva  di  riscontrare
l'effettivo adempimento degli impegni assunti. 
  5. Il dirigente  con  cadenza  mensile  informa  il  Consiglio  dei
provvedimenti  adottati  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri
soggetti interessati a seguito del ricevimento delle comunicazioni di
cui ai commi 2 e 4. 
  6. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. a),  previa
decisione del Consiglio, puo' essere modificata nelle  considerazioni
e nelle conclusioni qualora emergano elementi di fatto non rilevati o
non conosciuti nel corso dell'istruttoria. 
                               Art. 17 
 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Le  comunicazioni  previste  dal  presente  Regolamento  possono
essere effettuate tramite: 
    a) posta elettronica certificata e/o firma digitale; 
    b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
    c) consegna a mano contro ricevuta; 
    d) tramite posta elettronica, nei casi espressamente previsti. 
  2. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, i
documenti si considerano pervenuti al destinatario il  giorno  stesso
in cui sono stati inviati, salvo prova contraria. 
  3. Se le comunicazioni non possono avere luogo con le modalita'  di
cui al comma 2, le stesse sono effettuate mediante  pubblicazione  di
un avviso sul sito istituzionale dell'Autorita'. 
                               Art. 18 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni  gia'
pervenute all'Autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il
procedimento istruttorio alla data di entrata in vigore. 
  2. In sede di prima applicazione il  termine  di  cui  all'art.  2,
comma 2 e quello di cui all'art. 14, comma 1  sono  differiti  al  30
aprile. 
                               Art. 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento in materia di
attivita'  di  vigilanza  e  accertamenti  ispettivi  di   competenza
dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture  Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 189 del 16 agosto  2011  ed
entra in vigore il giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 9 dicembre 2014 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
La Redazione

Autore: La Redazione

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