Cassazione: computo del congedo parentale

Con ordinanza n. 15633 del 22 luglio 2020, la Cassazione ha affermato che, ai fini del computo, i giorni festivi si calcolano nel conteggio soltanto nella ipotesi n cui il periodo di fruizione sia ininterrotto.

La  Corte ha rilevato che il beneficio “de quo” è un diritto potestativo che non può determinare un trattamento peggiorativo per il dipendente e che il danno che ne deriva all’azienda è puramente fisiologico. Il licenziamento potrebbe scattare soltanto se il congedo fosse utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla legge.

 

 

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Autore: La Redazione

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