Cassazione: diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni

CorteSupremaCassazione

Con la sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015, la Corte di Cassazione, accogliendo l’nterpretazione dell’art. 24, comma 4, legge 22 dicembre 2011, n. 204, ha affermato che non sussiste un diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni, in quanto la norma offre solo la “possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla disciplina del settore” (pag. 15), ma sempreché vi sia una concorde valutazione delle parti (datore di lavoro e dipendente) “sulla base di una reciproca valutazione di interessi”.

 


 

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Giudice del lavoro di Milano, presentato ai sensi dell’art. 1, c. 48 e seguenti, della l. 28.06.12 n. 92, C.V., già dipendente della R. spa (R.) quale giornalista addetto alla locale redazione regionale, impugnava il licenziamento comminatogli in data 8.03.12 per il raggiungimento del 65° anno di età e per la maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi della pensione di vecchiaia previsti per gli iscritti all’Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani l.). Sosteneva il C. l’illegittimità del recesso, avendo egli optato per la permanenza in servizio fino al compimento del 70° anno, ai sensi dell’art. 24, c. 4, del d.l. 6.12.11 n. 201, conv. dalla l. 22.12.11 n. 214, e pertanto chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro.

2. Il Giudice del lavoro con ordinanza sommaria dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegra del dipendente, con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.

3. Proposta opposizione dal datore, il Tribunale confermava l’ordinanza rilevando che l’art. 24, c. 4, del d.l. 201 del 2011 reca disposizioni in materia di trattamenti pensionistici che trovano applicazione ai lavoratori iscritti all’AGO ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, tra cui rientra il regime di assicurazione sostitutivo previsto dall’l. Pertanto, sarebbe corretta la richiesta del ricorrente, in quanto iscritto all’I., di rimanere in servizio fino al 70° anno di età ed illegittimo il licenziamento per il raggiungimento del 65° anno di età.

4. Proposto reclamo, la R. sosteneva che le disposizioni in materia pensionistica dettate dall’art. 24, c. 4, del d.l. 201 non trovano applicazione agli iscritti all’.l, atteso che per gli enti di previdenza privati, quale l’Ente in questione, è dettata una disciplina autonoma contenuta nel comma 24 dello stesso art 24, che reca disposizioni in materia pensionistica da perseguire mediante l’adozione di misure dirette a garantire l’equilibrio tra entrate contributive c spesa. La Corte d’appello di Milano con sentenza del 7.11.13 rigettava l’impugnazione.

5. La Corte rilevava che il d.l. n. 201 del 2011, avente ad oggetto “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, con l’art. 24 si ripromette di perseguire la sostenibilità della spesa pensionistica per il bilancio pubblico. A tale scopo la norma ha previsto (c. 4) che per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è a carico dell’A. “e delle forme esclusive e sostitutive della medesima” la pensione di vecchiaia possa essere conseguita in presenza dei requisiti minimi previsti dai commi successivi.

L’I., pur essendo l’Ente di previdenza privato, assicura una forma di previdenza ed assistenza sostitutiva dell’I.A e, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell’art. 24, c. 4, e non in quello del successivo c. 24, ove la sostenibilità del regime pensionistico è perseguita mediante gli strumenti dell’equilibrio tra contribuzione e spesa. Conseguentemente, la Corte ritiene legittima la richiesta di proseguire il rapporto di lavoro fino al 70° anno di età avanzata dal C. in applicazione del comma 4, ove si afferma che, in presenza di particolari condizioni, è incentivato il proseguimento dell’attività lavorativa.

6. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la R , cui ha risposto il C con controricorso. Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro, entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

7. La Sezione ordinaria con ordinanza del 3.11.14, rilevata la particolare importanza delle questioni implicate nella controversia, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente perché valutasse l’opportunità di assegnare la trattazione alle Sezioni unite.

Fissata l’udienza dinanzi alle Sezioni unite, la R. ha prodotto ulteriore memoria.

Motivazione della decisione

I motivi di ricorso

8. La R. propone cinque morivi, che si riassumono come segue.

8.1. Con il primo morivo è dedotta violazione dell’art. 24, commi, 4 e 24, del dl. 6.12.11 n. 201 (conv. dalla l. 22.12.11 n. 214), nonché degli artt. 1, 2, 3, 4 del dlgs. 30.06.94 n. 509 e dell’art 12 disp. prel. cod. civ. Le misure adottate dal legislatore con l’art. 24 del d.l. 201 del 2011 per contenere la spesa previdenziale sono di due specie: per la previdenza che incide sul bilancio dello Stato il contenimento della spesa è attuato mediante il rinvio ex lege dei pensionamenti (lavoratori, la cui pensione è liquidata a carico dell’A.) e delle forme esclusive e sostitutive, c. 4); per la previdenza gravante sulle casse degli enti privati e delle forme gestorie di cui al d.lgs. n. 509 del 1994, il contenimento è rimesso alle misure adottate dagli enti in questione con proprie delibere adottate direttamente nell’ambito della loro autonomia gestionale (c. 24). Nel caso di specie l’I. (istituto di previdenza cui è iscritto il C.) appartiene alla seconda categoria, in quanto trova la sua regolazione direttamente nel d.lgs. 30.06.94 n. 509 ed ha una disciplina speciale rispetto a quella del sistema generale dell’A > il che lo riconduce direttamente sotto la disciplina dell’art. 24, c. 24, del d.l. 201 del 2011.

In presenza di questa particolare condizione giuridica, è indifferente stabilire se l. possa essere o meno annoverato tra gli enti che forniscono un tipo di assicurazione sostitutivo, rientrando concettualmente la sua disciplina interamente nelle disposizioni del c. 24. Tale collocazione, pertanto, esclude in nuce il diritto a beneficiare dell’opzione per proseguire l’attività di lavoro fino al compimento del 70° anno di età, che è prevista solo nel regime previsto dal c. 4.

8.2. Con il secondo morivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c. Il giudice di appello non avrebbe considerato che l. adotta il sistema retributivo di calcolo delle pensioni, diverso da quello ipotizzato dall’art. 24, c. 4 e dai commi successivi (sistema contributivo o misto). La scelta di proseguire l’attività lavorativa fino al 70° anno di età presuppone che il regime pensionistico abbia carattere contributivo ed abbia caratteristiche non riscontrabili nel sistema retributivo adottato dell’I.

Precludendo l’iscrizione all’ I l’applicazione dell’art 24, c. 4, e la possibilità di continuare l’attività lavorativa fino al 70° anno di età, la R avrebbe legittimamente esercitato il diritto di recesso dal rapporto al raggiungimento del 65° anno di età, in attuazione dell’art. 33 del ccnl del lavoro giornalistico, con conseguente venir meno della tutela dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori all’atto del raggiungimento del diritto a pensione.

8.3. Con il terzo motivo si censura l’affermazione che l’art. 24, c. 4, del d.l. 201 conceda al lavoratore un diritto potestativo di opzione per restare in servizio sino al compimento del 70° anno di età, limitandosi la norma solo ad incentivare l’accordo con il datore di lavoro per la prosecuzione del rapporto, ma non a consentire che il rapporto proceda in assenza del consenso del datore di lavoro. E’ da ritenere, dunque, che solo in presenza dell’accordo scatta il terzo periodo del detto c. 4, per il quale l’efficacia dell’art. 18 della l. 20.05.70 n. 300 opera “fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.

8.4. Con il quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 24, c. 4, del d.l. n. 201 del 2011, con riferimento all’art. 33, c. 3, del ccnl per i giornalisti professionisti. Il giudice non ha considerato che detto c. 4, fa salvi “i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza” e che, nel caso di specie, tale limite è costituito dalla norma dell’art. 33 del ccnl giornalisti secondo la quale “l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età”, il che renderebbe non operativa l’opzione (impropriamente) riconosciuta al giornalista.

8.5. Con il quinto motivo è dedotta violazione dell’art. 24, c. 4, del d.l. n. 201 del 2011, nonché degli artt. 1, 2, 3, 4 del d.lgs. n. 509 del 1994, contestandosi la natura di ente previdenziale sostitutivo dell’ | affermata dalla Corte d’appello, atteso che dal 1994 esso ha assunto la natura giuridica della fondazione, per gestire le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, diverse dall’A e dalle sue gestioni “sostitutive, esclusive o esonerative”.

Le questioni oggetto della presente pronunzia.

9. L’ordinanza 3.11.14 n. 23380, con cui la Sezione ordinaria ha rimesso a queste Sezioni unite l’esame del ricorso, fissa opportunamente il punto nodale della controversia nell’individuazione di quale sia la disposizione dell’art. 24 del d.L 201 (come convertito in legge) applicabile alla fattispecie in esame. Si chiede il Collegio remittente se trovino applicazione le misure di contenimento della spesa pensionistica previste dall’art. 24, c. 4 — dettato per la regolazione della pensione di vecchiaia dei lavoratori la cui pensione è liquidata a carico dell’A e delle forme esclusive e sostitutive della medesima o della gestione separata – oppure il c. 24 dello stesso articolo, che per gli enti di previdenza privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 prevede che l’obiettivo di contenimento sia adottato dagli enti stessi grazie alla loro autonomia gestionale, mediante l’adozione di misure idonee ad assicurare l’equilibrio di bilancio.

Collocata la vicenda nella sua corretta dimensione normativa, la ordinanza in questione pone il quesito ulteriore se, in forza della formulazione dell’art. 24, c. 4, all’assicurato possa riconoscersi uno spazio di scelta per formulare delle opzioni individuali di permanenza nell’attività lavorativa per prolungare la durata del rapporto di lavoro oltre l’età prevista dalla disciplina di settore per il collocamento a riposo.

Il quadro normativo

9. Il ricorso verte sull’applicazione dell’art. 24 del d.l. 6.12.11 n. 201 conv. dalla l. 22.12.11 n. 214 recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.

L’art 24 in questione è contenuto nel capo IV (Riduzioni di spesa. Pensioni) del Titolo terzo del provvedimento legislativo (Consolidamento dei conti pubblici). Sotto la rubrica Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, esso, per quanto qui rileva, prevede:

“1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicuratone Generale Obbligatoria (di seguito A.) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformatone calcolati fino alt età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercito della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal lo gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 percento.

10. In ragione del richiamo ad essi effettuato dall’art. 24, c. 24, del d.l. 201 del 2011 sopra riportato, è utile dar conto anche del testo del d.lgs. 30.06.94 n. 509, emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 1, c. 32, della l. 24.12.93 n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L’art. 1 del d.lgs. n. 509, sotto la rubrica Enti privatizzati, prevede:

“1. Gli enti di cui all’elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a conditone che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni, gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzatone degli oneri sodali.

L’art. 2 dello stesso d.lgs. 509 sotto la rubrica Gestione, prevede:

“1. Le asso dazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta.

2. gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.

3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sodale, di concerto con i ministri di cui all’art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino ai ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministratone delle associazioni e delle fondazioni.

5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l’impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell’associazione o della fondatone, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri di cui all’art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidatone coatta, in quanto applicabili.

6. Nel caso in cui gli organi di amministratone e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o della fondatone, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri di cui all’art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell’ente stesso, così come previsto dallo statuto”.

11. Nell’allegato A, menzionato dall’art. 1, c. 1, al d.lgs. n. 509, recante l’elenco degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private, è inserito l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.).

L’interpretazione data dalla sentenza impugnata

12. L’art. 24, c. 4, dunque, prevede che “Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicuratone Generale Obbligatoria (di seguito A ) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformatone calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.

Il giudice di merito, sulla base della considerazione letterale del testo normativo, ravvisa nella gestione previdenziale dell’l. un regime di previdenza esclusiva e sostitutiva dell’A , tale da consentire l’applicazione agli iscritti all’Ente delle disposizioni di cui all’art. 24, c. 4, ivi compresa la possibilità di chiedere la prosecuzione dell’attività lavorativa fino al settantesimo anno. Tale interpretazione deriva dalla lettura della sentenza 26.01.12 n. 1098 di questa Corte, la quale, dopo l’analisi del contenuto e dell’inquadramento normativo del sistema previdenziale dell’l., perviene alla conclusione che questo Istituto “ha sempre gestito e continua a gestire una forma sostitutiva dell’A. La sentenza di legittimità fa leva sull’art. 38 della l. 5.08.81 n. 416, come modificato dall’art. 76 della l. 23.12.00 n. 388, per il quale “l. gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti e prende atto della qualificazione legislativa data al regime previdenziale offerto dall’Istituto. Tale impostazione non si pone in contrasto con il d.lgs. n. 509 del 1994, il quale dispone la privatizzazione degli enti di previdenza gestori di forme di previdenza obbligatoria, ma lascia intatta la natura dell’attività previdenziale da loro svolta, prevedendo che “gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistendoli in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione” (art. 1, c. 3).

Le disposizioni in questione, tuttavia, debbono essere inquadrate nell’ambito del disegno di contenimento della spesa previdenziale inserito nell’art. 24 ora in esame.

Il d.l. 6.12.11 n. 201 e la riduzione della spesa pensionistica

13. Il d.l. 6.12.11 n. 201 conv. dalla l. 22.12.11 n. 214 reca disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Come già rilevato, nel titolo III del provvedimento legislativo, avente ad oggetto il Consolidamento dei conti pubblici, è inserito il capo IV, avente ad oggetto Riduzioni di spesa. Pensioni.

L’art. 24 reca la rubrica Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e, nel suo complesso, fissa i principi generali della manovra legislativa di contenimento della spesa pensionistica. Il c. 1 precisa che l’articolo in questione ha l’obiettivo di perseguire la stabilità economico- finanziaria e di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, in conformità ai principi dell’equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, della flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici e dell’adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita.

Gli strumenti, adottati in ottemperanza ai principi generali appena indicati sono (tra gli altri): (a) il calcolo della pensione secondo il sistema contributivo per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 (c. 2); (b) la fissazione di più rigorosi requisiti per il godimento della pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A ‘) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L 8.08.95 n. 335 (c. 4 e segg); (c) la fissazione di analoghi più rigorosi requisiti per le categorie non rientranti nell’A o ricomprese in gestioni autonome (artigiani, commercianti e lavoratori agricoli) e in gestioni previdenziali autonome, oppure rientranti nel pubblico impiego (c. 18 e segg.); (d) la fissazione per gli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (previsti dal d.lgs. 30.06.94 n. 509) di misure dirette ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (c. 24); (e) la sterilizzazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (c. 25); (f) l’adozione di misure finanziarie, gestionali e fiscali (c. 26 e segg.).

Per inquadrare tali interventi, deve rilevarsi preliminarmente che l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e le forme di assistenza e previdenza obbligatoria gestite dagli enti gestori dotati di personalità giuridica privata, pur essendo entrambe dirette a garantire ai loro iscritti la tutela assicurativa, sono organizzate con modalità del tutto autonome. Esse, infatti, sono assoggettate, la prima, ad una regolamentazione di carattere legislativo e, le seconde, dopo la riforma introdotta dalla legge delega 24.12.93 n. 537 e dal decreto delegato 30.06.94 n. 509, ad una disciplina elaborata dagli organi deliberanti degli enti privatizzati, in attuazione di principi enunziati dalla legge, e assoggettata alla vigilanza dei Ministeri competenti.

14. Ad avviso del Collegio non può ritenersi che tra le ‘‘forme esclusive e sostitutivi” dell’A., cui è riferita la disciplina del richiamato c.

4. rientri alcuno degli enti privatizzati a seguito del d.lgs. 509 e ricompresi nella tabella ad esso allegata. Infatti, la circostanza che per indicare le disposizioni dirette ad attuare il contenimento della spesa pensionistica riservate agli iscritti dagli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza il legislatore abbia indicato una sede specifica (il c. 24), diversa da quella riservata alle misure concernenti coloro che sono iscritti all’A. e alle forme esclusive e sostitutive della medesima (c. 4 e seguenti), è chiaro indice della volontà di adottare due diversi schemi di intervento. Di modo che deve escludersi che, nonostante l’ambiguità dell’espressione normativa, le disposizioni contenute nell’art. 24, c. 4, possano avere una estensione così ampia da abbracciare anche posizioni assicurative ricomprese nell’ambito del successivo c. 24.

Tale convinzione nasce innanzitutto da una fondamentale esigenza di logicità dell’intervento legislativo, in quanto sarebbe incomprensibile la ragione per cui il legislatore dopo aver affermato la rilevata divaricazione, coerente con i principi generali dell’ordinamento previdenziale, al punto da prevedere due differenti sedes materiae, consenta allo stesso tempo una commistione tra i diversi sistemi. Tale commistione sarebbe tanto più grave ove si consideri che i due sistemi previdenziali sono fondati su principi organizzativi diversi, essendo le contribuzioni, i requisiti soggettivi e le modalità di godimento delle prestazioni per l’A. fissati direttamente dalla legge, e per gli enti privatizzati rimessi ai rispettivi statuti e regolamenti, seppure sotto la vigilanza dell’Autorità centrale. Nulla ovviamente avrebbe impedito al legislatore di procedere ad una determinazione autoritativa anche per gli iscritti agli enti privatizzati, ma non è questo il caso, atteso che, in considerazione delle rilevate diversità dei sistemi, sarebbe stata necessaria una espressa disposizione derogatoria.

In altre parole, nella struttura del decreto legge 201, ferma restando la natura e l’estensione del regime previdenziale dell’l., le misure di contenimento della spesa debbono derivare dalle disposizioni dell’art. 24, c. 24, e cioè dalle “misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”, adottate dagli enti e dalle forme gestorie di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509 “nell’esercizio della loro autonomia gestionale”.

Non può, pertanto, affermarsi che all’I., ente privatizzato gestore di forma obbligatoria di previdenza e assistenza, come tale indicato nella tabella allegata al d.lgs. n. 509 del 1994, sia applicabile la disciplina dell’art 24, c. 4, del decreto legge n. 201 del 2011.

L’incentivazione al proseguimento dell’attività lavorativa

15. La Corte di merito ha ritenuto che l’art 24, c. 4, in esame, nella parte (secondo periodo) in cui dispone “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall1operare dei coefficienti di trasformatone calcolati fino all’età di settant’anni.. “, regola il diritto (o meno) alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età fissato per il collocamento a riposo e il godimento della pensione di vecchiaia.

Questa affermazione non trova riscontro nel dettato normativo.

Innanzitutto, la norma prima di prevedere il regime di incentivazione, fa salvi “i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza”.

Il concetto di “limite ordinamentale”, ad avviso del Collegio, non può essere inteso nel senso che la incentivazione è subordinata alla regolamentazione del rapporto di lavoro esistente nel settore preso in esame, come risultante dalle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva allo stesso applicabile. Infatti, se l’interpretazione fosse questa, l’incentivazione alla prosecuzione fino a settanta anni si ridurrebbe a ben poca cosa, in quanto entrerebbero in gioco le regole contrattuali del rapporto di lavoro in considerazione che prevedono una età massima di servizio inferiore ai settanta anni. Ove si desse questo significato generico all’espressione “limiti ordinamentali” (sia detto per mera completezza), anche se non si aderisse alla tesi sopra prospettata della riconducibilità del sistema previdenziale dell’l. alla disciplina del c. 24, comunque dovrebbe escludersi il rapporto di lavoro giornalistico subordinato dall’applicazione della disciplina dell’incentivazione, atteso che il ccnl giornalistico prevede che “l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età” (art. 33, c. 3).

Ad avviso del Collegio, invece, il legislatore con il richiamo ai “limiti ordinamentali” intende precisare che la “incentivazione” al prolungamento del rapporto di lavoro non deve collidere con le disposizioni che, sul piano legislativo regolano gli specifici comparti (individuati sulla base della disciplina del rapporto tanto sul piano della regolazione sostanziale che di quella previdenziale) di appartenenza del lavoratore e che potrebbero essere ostativi al nuovo regime previsto dalla disposizione in esame. Di fronte alla genericità della formulazione della disposizione legislativa, quella che viene qui sostenuta, rappresenta l’interpretazione più ragionevole della norma, coerente con la soluzione sopra adottata, secondo cui i regimi previdenziali toccati dall’art. 24, c. 4, sono solo quelli regolati per legge.

16. Tale conclusione trova in qualche modo conferma nella disposizione del decreto-legge 31.08.13 n. 101, conv, dalla L. 30.10.13 n. 125, che, nell’ambito del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate, all’art. 2, c. 5, dà l’interpretazione autentica dell’art. 24, c. 4, sopra indicato. Detto d.l. n. 101 del 2013 prevede, infatti, che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. Il suo superamento, precisa la norma, è possibile solo per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione.

17. Inoltre, la disposizione nel prevedere che “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato … dall’operare dei coefficienti di trasformatone calcolati fino all’età di settant’anni …” non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore. E’ questo il senso della locuzione “è incentivato … dall’operare dei coefficienti di trasformazione la quale presuppone che non solo si siano create dette più favorevoli condizioni previdenziali, ma anche che, grazie all’incentivo in questione, le parti consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi.

Correttamente l’odierna ricorrente, dunque, sostiene che la disposizione non attribuisce al lavoratore alcun diritto potestativo, in quanto la norma non crea alcun automatismo ma solo prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscano incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso di tempo che può estendersi fino a settanta anni.

18. In tal senso depone anche la formulazione dell’ultimo periodo dell’art. 24, c. 4, in esame, secondo cui “nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

La l. 11.05.90 n. 108, art 4, c. 2 stabilisce, infatti, che le disposizioni dell’art. 18 della l. 20.05.70 n. 300 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, ove non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del d.l. 22.12.81 n. 791, art. 6, conv. dalla L 26.02.82 n. 54.

L’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità a questa disposizione è nel senso che soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia incide sul regime del rapporto di lavoro e consente al datore di lavoro il recesso ad nutum (Cass. 5.03.03 n, n. 3237, 27.08.03 n. 12568 e, da ultimo, 20.03.14 n. 6537).

La disposizione dell’ultimo periodo dell’art. 24, c. 4, sopra riportata, invece consente di ritenere che, ove siano maturate le condizioni previste dalla prima parte dei comma (e quindi siano intervenuti i coefficienti di trasformazione ed il rapporto di lavoro sia consensualmente proseguito) la tutela prevista dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori continua ad applicarsi “entro il predetto limite di flessibilità”, ovvero entro il periodo massimo consentito per il prolungamento del rapporto di lavoro, costituito dal raggiungimento del settantesimo anno di età.

Deve, pertanto, ritenersi infondata l’opinione del controricorrente che la norma attribuisca la tutela dell’art. 18 dello statuto solo nel caso venga raggiunto il limite massimo di flessibilità (settanta anni), di modo che ne deriverebbe una sorta di automatismo, nel senso che il riconoscimento della maggior tutela si trascinerebbe il diritto a rimanere in servizio per poter godere della tutela stessa. Tale costruzione è estranea al testo di legge, il quale, si ripete consente l’estensione della tutela dell’art. 18 solo nel caso che le parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare la durata del rapporto, in presenza delle condizioni di adeguamento pensionistico fissate dallo stesso c. 4.

Conclusioni

19. In conclusione, debbono ritenersi fondati i primi quattro motivi di ricorso, con assorbimento del quinto, ed ai sensi dell’art. 384, c. 1, c.p.c. vanno affermati i seguenti principi di diritto: a) ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia pensionistica previste dall’art 24 del d.l. 6.12.11 n. 201, conv. dalla l. 22.12.11 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, la disciplina applicabile agli iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (| I è quella assicurata dalle misure adottate dall’Istituto stesso ai sensi dell’art. 24, c. 24, dello stesso decreto legge n. 201, al pari di quanto previsto per gli iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509, come tali indicati nella tabella a quest’ultimo allegata; b) la disposizione dell’art. 24, c. 4, dello stesso di. 6.12.11 n. 201, conv. dalla l. 22.12.11 n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo ma solo prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscano incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino a settanta anni.

20. Il ricorso deve essere, di conseguenza accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in attuazione dei detti principi, ai sensi dell’art. 384, c. 2, c.p.c. la domanda proposta da C.V. deve essere rigettata.

21. Le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione dell’assoluta novità delle questioni trattate, debbono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Pronunziando a Sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. 30.05.02 n. 115, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c. 1 bis dello stesso art. 13.

La Redazione

Autore: La Redazione

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