Cassazione: giustificazione del congedo per gravi motivi familiari

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Con sentenza n. 2803 del 12 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può negare il congedo per lutto di un familiare, così come stabilito dall’articolo 4, comma 1, della Legge n. 53/2000. Viceversa, il datore di lavoro ha la facoltà di concedere, o meno, il congedo per “gravi e documentati motivi familiari”, in quanto detto congedo deve prevedere una specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro e non può essere usufruita dal lavoratore senza la prevista richiesta e autorizzazione datoriale.

I giudici della Suprema Corte, in considerazione di ciò, hanno valutato positivamente il licenziamento, per assenze ingiustificate, di un lavoratore che, in forza di un “allargamento” delle specifiche previste esclusivamente per il lutto di un familiare, si era assentato, in più occasioni con la scusa di “gravi motivi” senza richiedere la preventiva autorizzazione e senza alcuna verifica sulla giustificazione addotta.

 

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Autore: La Redazione

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