Cassazione: illegittimo il licenziamento per eccessiva morbilità
Con ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore per eccessiva morbilità accertata, in gran parte, nei giorni in cui le prestazioni lavorative dovevano svolgersi con orario notturno.
La Corte ha osservato, stabilendo la reintegra, oltre a 12 mensilità ed al pagamento dei contributi, che l’art. 2110 c.c. protegge il lavoratore fino al superamento del periodo di comporto.
L’eccessiva morbilità, peraltro coperta da certificati medici, non può rientrare nello scarso rendimento, in quanto quest’ultimo richiede un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali.



