Cassazione: indennità di disoccupazione ed attività di collaborazione

CorteSupremaCassazione

La Cassazione, con sentenza n. 20826 del 2 ottobre 2014, ha affermato che il soggetto che svolge una attività lavorativa autonoma rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditivià e caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente e da una continuità della prestazione, perde lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria. In considerazione di ciò, viene meno anche il relativo diritto all’indennità di disoccupazione o all’indennità di mobilità.
Fonte: Corte di Cassazione

 


Corte di Cassazione, Sezione L civile
Sentenza 2 ottobre 2014, n. 20826
Integrale

Previdenza ed assistenza – mobilità – indennità di mobilità – attività di lavoro autonomo – svolgimento di lavoro autonomo – incompatibile – revoca del beneficio dell’indennità di mobilità – cancellazione liste di mobilità – cumulabilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata od autonoma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso RG n. 22059 del 2009 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;

– costituto con procura –

per la cassazione della sentenza n. 749/08 della Corte di Appello di ANCONA del 12.12.2008/13.01.2009 nella causa iscritta al n. 398 R.G. 2006;

Udita la relazione nella pubblica udienza del 9.07.2014 svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;

udito l’Avv. (OMISSIS), per delega dell’Avv. (OMISSIS), per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 5.03.2002, (OMISSIS) conveniva in giudizio l’INPS per sentir dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti di revoca del beneficio dell’indennità di mobilità e di cancellazione dalle relative liste, oltre che del recupero di somme erogate a tale titolo. L’INPS costituendosi eccepiva l’intervenuta decadenza del ricorrente dal beneficio anzidetto Legge n. 223 del 1991, ex articolo 9, in relazione alla mancata comunicazione, nel termine di 5 giorni, dell’inizio di attività lavorativa.

2. L’adito Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 19.06.2005 accoglieva il ricorso, ritenendo la compatibilità dell’indennità di mobilità con l’esercizio di lavoro autonomo, sulla base della normativa relativa all’anticipazione dell’indennità stessa.

3. Tale decisione, appellata dall’INPS, e’ stata riformata, dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 749 del 2008. la quale ha osservato che la ratio dell’indennità di mobilità e’ di garantire un reddito al lavoratore, in attesa di nuova occupazione; sicche’, quando il predetto, in via precaria o definitiva, percepisce un reddito da lavoro dipendente o autonomo, l’erogazione non ha piu’ ragion di essere. E nel caso di specie la (OMISSIS) non ha mai dedotto di avere svolto attività di amministratore di società di capitale a titolo gratuito, avendo a suo tempo comunicato all’INPS di avere intrapreso attività di collaborazione coordinata e continuativa retribuita.

La Corte territoriale conclude sostenendo che si era perfezionata la fattispecie della cessazione della disoccupazione involontaria e quindi era venuto meno il presupposto dell’erogazione dell’indennità di mobilità

4. La (OMISSIS) ricorre per cassazione con un motivo.

L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso svolgendo attività difensiva in sede di discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, articoli 7, 8 e 9, in relazione all’articolo 12 delle disposizioni preliminari sulla legge in generale (preleggi).

In particolare sostiene che l’impugnata sentenza ha fatto malgoverno delle richiamate disposizioni normative, le quali muovono dalla ratio profonda di favorire la rioccupazione del dipendente in mobilità in un lavoro stabile e a tempo pieno.

La ricorrente aggiunge che le stesse disposizioni non prevedono in maniera espressa la cancellazione dalla lista e la perdita del diritto alla percezione dell’indennità di mobilità nell’ipotesi di svolgimento di lavoro autonomo ovvero parasubordinato, o di altra natura diversa da quella subordinata.

La (OMISSIS) rileva, poi, che in ogni caso l’esercizio di attività di lavoro autonomo non comporta automaticamente incompatibilità con l’indennità di mobilità, essendo consentito al lavoratore in mobilità beneficiare di tale indennità soltanto secondo l’ordinaria periodicità mensile e non anche in una unica soluzione (cfr Legge n. 223 del 1991, articolo 7, comma 5).

Il motivo risulta corredato dal seguente quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c.: “Dica la S.C. di Cassazione se costituisce, come effettivamente costituisce violazione e falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, articoli 7, 8 e 9, ritenere escluso il diritto alla percezione dell’indennità di mobilità il lavoratore posto in mobilità che abbia intrapreso attività remunerata di amministratore di società, a cio’ pervenendo previa erronea applicazione (invece inapplicabile) alla fattispecie trattata dalle norma in materia di disoccupazione (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 77, convertito in Legge n. 1155 del 1936, e Regio Decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, articolo 52 e segg.) e previa erronea individuazione della ratio dell’erogazione dell’indennità di mobilità, in ragione di garanzia del reddito al lavoratore posto in mobilità (e non invece nella esatta ratio di favorire la rioccupazione del dipendente in mobilità in un lavoro stabile ed a tempo pieno).

2. Il motivo e’ infondato alla luce dei principi espressi dalla sentenza di questa Corte del 14 agosto 2004, n.15890, e dai quali non vi e’ ragione di discostarsi.

Deve innanzi tutto premettersi che il trattamento di mobilità, di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 7, e’ riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti di imprese rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale straordinaria che, in possesso di una determinata anzianità aziendale, si trovino ad essere disoccupati in conseguenza dell’impossibilità da parte dell’impresa, che si sia avvalsa dell’intervento straordinario delle Cassa integrazione guadagni, di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, ovvero siano stati licenziati, indipendentemente dall’intervento di integrazione salariale, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

L’indennità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione (articolo 7, comma 8, Legge cit.) ed e’ erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con il concorso finanziario del datore di lavoro, mediante pagamento rateale di un contributo per ogni lavoratore posto in mobilità.

Gli Legge 23 luglio 1991, n. 223, articoli 7, 8 e 9, – dei quali il ricorrente denunzia, come si e’ detto, la violazione – disciplinano l’istituto dell’indennità di mobilità, spettante, in presenza di determinati requisiti, ai lavoratori collocati in mobilità, come tali iscritti nelle apposite liste di cui all’articolo 6.

L’articolo 8, comma 6, dispone che il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista. Per le giornate di lavoro svolte i trattamenti e le indennità sono sospesi (comma 7).

L’articolo 9 della legge regola poi la cancellazione dalla lista di mobilità.

Il primo comma prevede cinque ipotesi di cancellazione (a, b, c, d e d bis, quest’ultima lettera aggiunta dal Decreto Legge n. 299 del 1994, articolo 2, conv. nella Legge n. 451 del 1994). Si tratta di cancellazioni adottate come sanzione nei confronti di lavoratori che tengono comportamenti ritenuti non adeguati e contrari alle finalità della legge. L’articolo 9, comma 6, dispone, poi, altre tre ipotesi di cancellazione dalle liste di mobilità, ipotesi che non presentano carattere sanzionatorio ma sono collegate a determinate evenienze: a) assunzione del lavoratore con contratto a tempo pieno e indeterminato; b) corresponsione dell’indennità di mobilità in unica soluzione, a seguito di domanda del lavoratore che si sia avvalso di tale facoltà per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa, ai sensi dell’articolo 7, comma 5; c) scadenza del periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità. L’articolo 9, comma 5, dispone che, qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello 3 retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi.

L’articolo 9, comma 9, dispone, infine, che i lavoratori di cui all’articolo 7, comma 6 – ossia lavoratori che, in determinate aree svantaggiate e in possesso di determinati requisiti di età e contribuzione, abbiano ottenuto il prolungamento della indennità di mobilità fino al pensionamento (c.d. mobilità lunga) – hanno facoltà di cumulare l’indennità di mobilità con il reddito proveniente dall’attività di lavoro subordinato od autonomo svolta, nei limiti della retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutata secondo gli indici Istat.

L’esame delle suddette norme consente di pervenire alle seguenti affermazioni: a) in primo luogo, e’ evidente che le stesse si sono occupate di regolare la iscrizione e la cancellazione dalle liste di mobilità, in quest’ultimo caso diversificando cancellazioni per cosi’ dire sanzionatorie (articolo 9, primo comma) e cancellazioni c.d. fisiologiche (articolo 9, comma 6) (Cass., 1 settembre 2003, n. 12757). Non si sono, invece, occupate, almeno espressamente, della questione della compatibilità della indennità con lo svolgimento di altre attività subordinate od autonome (e della cumulabilità, della indennità con i redditi provenienti da questa attività), se non in determinati casi : 1) per stabilire la sospensione della indennità per le giornate di lavoro svolte dai lavoratori assunti a tempo parziale o a tempo determinato (articolo 8, comma 7); 2) per stabilire la corresponsione di un assegno integrativo mensile, per un periodo complessivo massimo di dodici mesi, per i lavoratori che abbiano accettato un lavoro inquadrato in un livello retribuivo inferiore (articolo 9, comma 5); 3) per stabilire il diritto, per i lavoratori di cui all’articolo 7, comma 6, che svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo, di cumulare l’indennità di mobilità con il reddito derivante da tali attività, entro il limite della retribuzione spettante al momento della messa in mobilità (articolo 9, comma 9) (per quest’ultima ipotesi, v. Cass., 9 agosto 2005, n. 16762).

b) In secondo luogo, emerge, dalle riportate disposizioni, che la permanente iscrizione nelle liste non si lega, necessariamente, al diritto a percepire l’indennità di mobilità (in tal senso, v. pure Cass., 1 aprile 2004, n. 6463). Il ricorrente assume che, in realtà, non vi sarebbe alcun vuoto normativo, ma che la persistenza del diritto all’indennità per il caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo discenderebbe da una lettura sistematica della legge e, in particolare, dal 5comma dell’articolo 7, il quale, nel prevedere la possibilità per il lavoratore che intenda intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, nella misura di cui al primo e secondo comma della stessa disposizione, detraendone il numero di mensilità già godute, – implicitamente riconosce la compatibilità tra il diritto alla indennità e lo svolgimento di lavoro autonomo, riguardando tale disposizione solo la modalità di e-rogazione della prestazione (in un’unica soluzione anticipata, anziche’ con periodicità mensile), non già il diritto alla sua corresponsione (in tal senso, Cass., 1 aprile 2004, n. 6463).

Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione che, per un verso, non tiene conto dell’effettiva ratio della disposizione di cui all’articolo 7, comma 5, Legge cit., e, per altro verso, trascura di considerare il richiamo contenuto nell’articolo 7, comma 12, Legge cit., a norma del quale l’indennità di mobilità e’ regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonche’ dalle disposizioni di cui alla Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37.

Sotto il primo profilo, questa Corte si e’ già espressa circa le finalità perseguite dall’articolo 7, comma 5, le quali devono ravvisarsi nello scopo di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato: l’indennità, dunque, perde cosi’ “la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio” (cfr, ex plurimis, Cass., 18 settembre 2007, n. 19338; Cass., 21 luglio 2004, n. 13562; Cass., 28 gennaio 2004, n. 1587; Cass., 10 settembre 2003, n. 13272; Cass., 20 giugno 2002, n. 9007; e da ultimo, Cass., 25 maggio 2010, n. 12746).

In sostanza, secondo la riferita, condivisibile giurisprudenza l’erogazione in un’unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell’indennità non e’ piu’ funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicche’ l’indennità perde la connotazione tipica – che le e’ propria – di prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa) nell’obiettivo perseguito dalla citata disposizione legislativa (configurante un’ipotesi tipica di legislazione promozionale) di creare i presupposti affinche’ nuovi soggetti assumano l’iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale riducendo, in tal modo, l’eventualità di un intervento del sistema previdenziale in forma meramente assistenzialistica e, sotto altro profilo, sollecitando una partecipazione “attiva” da parte del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione (cfr., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2002, n. 9007).

Se questa e’ la ratio della disposizione, come emerge dall’intero contesto normativo, e’ evidente che il suo carattere di specialità non consente di farne applicazione al di fuori dei casi in essa previsti ne’ consente di trame l’affermazione di un principio generale, nel senso della compatibilità della percezione dell’indennità in esame con lo svolgimento di lavoro autonomo.

Sotto il secondo profilo, costituito dal disposto dell’articolo 7, comma 12, Legge cit., deve rammentarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 6 dicembre 2002, n. 17389, citata e condivisa anche dalla ricorrente, hanno avuto modo di chiarire, proprio con riferimento alla norma su indicata, che con essa il legislatore ha inteso disciplinare gli aspetti non espressamente – e non diversamente – regolamentati in ordine alla corresponsione dell’indennità di mobilità, rifacendosi testualmente alla normativa già emanata per la regolamentazione di altra indennità avente identica matrice causale (la tutela del lavoratore per l’evento della disoccupazione).

In altri termini, il legislatore, invece di trascrivere pedissequamente il testo della normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, si e’ riportato espressamente alla cennata normativa che, in tal modo, deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell’indennità di mobilità, con la conseguenza che, piu’ che di “rinvio” da una norma ad un’altra, deve parlarsi di applicazione diretta di una norma nel suo effettivo contesto letterale e sostanziale, avente per contenuto tutta la disciplina idonea a regolare l’indennità di mobilità.

E, del resto, non poteva essere altrimenti, posto che l’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, rientrando entrambe nel piu’ ampio genus degli ammortizza-tori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione (v. Corte Cost., 9 giugno 2000, n. 184, Corte Cost., 19 luglio 2011, n. 234).

Ne consegue che la disciplina della compatibilità e cumulabilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata od autonoma, al di fuori delle limitate, e speciali, ipotesi normative sopra evidenziate, deve essere ricercata – giusta la chiara previsione dell’articolo 7, comma 12, secondo cui: “L’indennità prevista dal presente articolo e’ regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonche’ dalle disposizioni di cui alla Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37” – nei principi fissati in linea generale dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 77, (sul “controllo della disoccupazione”) e, in dettaglio, dal Regio Decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, articolo 52 e segg., i quali sanciscono la cessazione del godimento della indennità di disoccupazione nel caso in cui l’assicurato abbia trovato una nuova occupazione, o la sospensione della stessa in caso di svolgimento di lavori precari che non superino una determinata durata; con la conseguenza, trattane dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi, in particolare, Cass., 14 agosto 2004, n. 15890, 1 settembre 2003, n. 12757, condivise dalla sentenza impugnata) che anche lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità.

Tra l’altro, l’attività autonoma di cui si discute nel caso controverso si colloca nella zona di confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, trattandosi, pacificamente, di un’attività (amministratore di società di capitali) stabile e remunerata resa in regime di parasubordinazione; un’attività quindi specificamente tutelata dall’ordinamento con regole proprie e diverse da quelle dettate, in generale, per il lavoro autonomo dal codice civile (articolo 2222 e segg.) e le cui caratteristiche sono tali da essere assimilabile piu’ ad un’occupazione alle dipendenze altrui che ad un’attività autonoma vera e propria, come dimostra anche la speciale tutela previdenziale apprestata per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attraverso la previsione della loro (obbligatoria) iscrizione a un’apposita Gestione separata dell’INPS (Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 26).

E, come correttamente osserva la Corte di merito, rispetto alla particolare configurazione del lavoro autonomo rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente e da una continuità della prestazione che stemperano notevolmente il rischio connesso allo svolgimento in proprio di un’attività di lavoro autonomo, non hanno alcuna ragione di esistere ne’ la funzione incentivante propria dell’anticipazione ma neppure quella di sostegno del reddito proprie dell’indennità di mobilità; si’ che del tutto condivisibile e’ la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che in ragione dell’esercizio della suddetta attività da parte del (OMISSIS) si fosse realizzata la cessazione della disoccupazione involontaria e, quindi, venuto meno il presupposto della erogazione della indennità di mobilità. Non puo’, infine, non sottolinearsi, che la opzione ermeneutica di cui alla sentenza impugnata e’ coerente, altresi’, con i principi propri dell’ordinamento previdenziale che non consentono (vedi Cass. 18 gennaio 2012, n.705) di cumulare contribuzione effettiva (nella specie connessa all’attività di lavoro parasubordinato del (OMISSIS)) e figurativa (nella specie quella da accreditare, secondo la legge n.223/1991, per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità).

3. In definitiva e riassumendo, deve affermarsi che la norma contenuta nella Legge n. 223 del 1991, articolo 7, comma 5, persegue la finalità di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato: l’indennità di mobilità assume cosi’ la funzione di un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Il carattere speciale della norma non consente di farne applicazione al di fuori dei casi in essa previsti ne’ consente di trame l’affermazione di un principio generale di compatibilità della percezione dell’indennità con lo svolgimento di lavoro autonomo.

Invero lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, come, nella specie, quella collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità.

4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese di lite relative all’intero processo, poiche’ il ricorso introduttivo del giudizio e’ stato presentato in data 5/3/2002 (cosi’ la sentenza d’appello), sicche’ non trova applicazione il nuovo testo dell’articolo 152 disp. att. c.p.c., di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 11, comma 2, convertito in Legge n. 326/2003, applicabile solo ai procedimenti incardinati dopo l’entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo (cfr, ex plurimis, Cass., 1 marzo 2004, n. 4165) e dovendosi escludere la manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

La Redazione

Autore: La Redazione

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