Cassazione: responsabilità del datore di lavoro per attrezzature lasciate da altri

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La quarta Sezione Penale della Cassazione, con sentenza n. 43459 del 14 ottobre 2014, ha affermato che il datore di lavoro è responsabile penalmente dell’infortunio causato da attrezzature pericolose per i lavoratori lasciate da precedenti società presenti nell’appalto qualora non abbia provveduto a rimuoverle.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la responsabilità colposa del datore di lavoro discende dal fatto di non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni dell’attrezzo e di averne consentito l’impiego nell’azienda benché non a norma anziché eliminarlo, non apparendo circostanza assolutamente imprevedibile, attesi gli evidenziati riscontri fattuali, che i dipendenti ne potessero occasionalmente far uso.

Il fatto che l’operaio infortunatosi, pur risalendo al medesimo una condotta imprudente ed avventata (che comunque il datore di lavoro è tenuto a scongiurare in ottemperanza alle norme di prevenzione antinfortunistica), avesse usato la prima scala esistente a portata di mano senza averne cercata un’altra più sicura per assolvere alle proprie mansioni, non integrava un comportamento anomalo od imprevedibile od ontologicamente avulso dalle incombenze allo stesso demandate nell’azienda.

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Autore: La Redazione

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