Cassazione: responsabilità del “general contractor”

Con sentenza n. 29605 del 5 agosto 2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio mortale occorso ad un dipendente di una impresa subappaltatrice nei cantieri edili, risponde del delitto di omicidio colposo l’affidatario che in qualità di “general contractor” non adempia al dovere di verifica preventiva della idoneità della impresa incaricata agli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento rispetto alla gestione del rischio, soprattutto se riguardante una situazione di pericolo percepibile e che si poteva prevenire con l’adozione di una serie di misure, senza che l’eventuale autonomia del subappaltatore escluda la corresponsabilità dell’impresa affidataria con riferimento alla generale organizzazione dell’ambiente di lavoro.

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Autore: La Redazione

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