CCNL Sport: raggiunto l’accordo di rinnovo

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Lo scorso 12 gennaio si è raggiunto l’accordo di rinnovo del CCNL dello Sport che ha armonizzato il testo contrattuale con la riforma del lavoro sportivo introdotta con il D.L.vo n. 36/2021 tra Confederazione dello Sport, con l’assistenza di Confcommercio-Imprese per l’Italia, e le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom Uil.

Attualmente il contratto è applicato da poco più di 7.000 datori di lavoro ad un totale di circa 41.000 dipendenti. Si tratta dell’unico contratto di lavoro attualmente utilizzato da imprese, società o enti del settore, che coinvolge centri sportivi impegnati in ogni disciplina, che interessa enti profit e no profit,  che sarà applicato ad ogni forma di lavoro dipendente.

Le novità in generale:

  • l’allineamento due dei regimi contrattuali, relativamente agli occupati antepost 22/12/2015 (rispettivamente “vecchi” e “nuovi” assunti), data di stipula iniziale del CCNL originario, la revisione degli inquadramenti contrattuali, la flessibilità nel lavoro part-time e nel lavoro stagionale, le causali collettive per i contratti a termine, la valorizzazione della bilateralità e l’aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità (non più su 14 per i “vecchi”), l’apprendistato per i giovani atleti, sono i punti di interesse sostanziale del contratto.

Le novità in particolare:

  • L’accordo ha vigenza dal 01/01/2023 al 31/12/2026.
  • Riguardo l’aumento contrattuale sono state equiparate le tabelle tra i “vecchi” e i “nuovi” assunti attraverso la costituzione di un meccanismo di assorbimento graduale dei riconoscimenti economici.
    • La 14esima mensilità già riconosciuta ai “vecchi” assunti, viene trasformata in superminimo gradualmente assorbito fino al totale assorbimento a regime a novembre 2029. Da tale ultima data, il superminimo cesserà di essere corrisposto.
    • Sempre per i “vecchi” assunti, viene riconosciuto inoltre un superminimo non assorbibile, con decorrenza gennaio 2024, pari a 53 euro.
    • Pertanto, l’incremento economico in capo ai “vecchi” assunti sarà pari a 100 euro.
    • Per i “nuovi” assunti, invece, viene riconosciuto un aumento contrattuale pari a 216 euro, in modo tale da traguardare a novembre 2029 lo stesso minimo tabellare dei vecchi assunti.
    • Questo è particolarmente importante per l’ampiezza dell’arco temporale di riferimento, poiché tra le istanze sindacali vi era di anticiparlo in modo considerevole.
  • Particolare attenzione è stata rivolta all’introduzione dell’art. 23 per dare un primo indirizzo di tutela ai collaboratori sportivi che rappresentano una vasta platea di lavoratori del settore. Viene disciplinato il rapporto di co.co.co. sia per la parte normativa che economica, attraverso l’individuazione di un compenso minimo.
  • Per quanto riguarda il mercato del lavoro, un’importante innovazione è costituita dall’introduzione delle causali contrattualia tempo determinato in attuazione del cd. Decreto Lavoro che consente di prevedere maggiori durate per i contratti a termine (da 12 mesi “acasuali” a 36 e non 24 come da legge) per le stesse causali espressamente individuate dalla contrattazione collettiva.
  • Infine importante l’introduzione della disciplina contrattuale sull’apprendistato dei giovani atleti in attuazione del vincolo di legge.

 

l’accordo di rinnovo del CCNL dello Sport

Fonte: Confcommercio

La Redazione

Autore: La Redazione

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