ConfprofessioniLavoro: Il lavoro straordinario (focus sul Ccnl)

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Il titolo XVI (artt. 77-78) del Ccnl degli studi professionali regolamenta il lavoro straordinario.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c del d.lgs. n. 66/2003, il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale di 40 ore settimanali. Tuttavia, la normativa dettata dall’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 66/2003 consente di riferire il limite delle 40 ore settimanali – confermato dall’art. 73 del Ccnl degli studi professionali – alla durata media delle prestazioni rese in un periodo non superiore ad un anno (regime di orario multiperiodale).

Al riguardo, l’art. 75, comma 1 del Ccnl, al fine di far fronte a variazioni di intensità delle attività lavorative, attribuisce al datore di lavoro la possibilità di pianificare orari settimanali superiori ed inferiori a 40 ore, calcolando l’orario normale settimanale di lavoro in relazione alla durata media delle prestazioni lavorative eseguite nel corso di sei mesi. La disposizione implica che in una certa settimana il dipendente possa svolgere la propria opera per un numero di ore superiore a 40 senza che le ore eccedenti la quarantesima siano imputabili al lavoro straordinario, purché nell’arco dei sei mesi la media delle ore lavorate sia comunque pari a 40. È bene però tenere presente, come chiarito dal Ministero del Lavoro al punto 4 della circ. n. 8/2005, che, anche in regime di flessibilità multiperiodale, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l’orario settimanale programmato. Cosicché, se in una settimana è previsto un orario di 44 ore, il lavoro espletato fino alla 44a ora continua ad essere ordinario, mentre quello reso a partire dalla 45a si considera straordinario. Pertanto, è opportuno che il datore comunichi al proprio dipendente l’eventuale variazione in eccesso dell’orario settimanale rispetto a quello concordato, al più tardi, entro il primo giorno lavorativo della settimana, di modo da poter escludere le ore di lavoro in più richieste dall’applicazione della disciplina del lavoro straordinario.

Ai fini del raggiungimento dei limiti dell’orario settimanale si calcolano i periodi nei quali il lavoratore è al lavoro, mentre non si computano tutti i periodi non lavorati, seppur retribuiti (malattia, ferie, infortunio, gravidanza, permessi, festività ecc.). Di conseguenza, a titolo di esempio, nell’ipotesi di regime orario ordinario con settimana corta, se il dipendente ha lavorato 10 ore al giorno per quattro giorni, assentandosi il quinto giorno per malattia, il totale delle ore lavorate nella settimana sarà di 40 e non dovrà essere riconosciuta alcuna ora di straordinario. Nel caso di orario multiperiodale, invece, i giorni non lavorati non devono essere presi in considerazione nel calcolo della media, come stabilito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 66/2003, con conseguente slittamento del periodo di riferimento.” continua la lettura dell’articolo

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Autore: Confprofessionilavoro

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