ConfprofessioniLavoro: Le Ferie (focus sul Ccnl)

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Il titolo XVIII del Ccnl degli studi professionali (artt. 82-84) disciplina l’istituto delle ferie.

Le ferie sono giornate di riposo non lavorate, retribuite al 100% del salario giornaliero, la cui quantificazione è rimessa alla legge e alla contrattazione collettiva. Il periodo di ferie soddisfa le esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, consentendogli di partecipare più incisivamente alla vita di relazione, familiare e sociale, tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore di lavoro. Il regime legale delle ferie si applica a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato, mentre l’obbligo di concederle grava su tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla loro forma giuridica.

Principi generali

Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 36, comma 3 della Costituzione, il quale afferma che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Essendo riconosciuto espressamente dal testo costituzionale, si tratta di un diritto irrinunciabile, imprescrittibile e indisponibile. Pertanto, qualsiasi patto contrario è nullo e la clausola invalida viene sostituita automaticamente dalla norma imperativa violata, ex art. 1419, comma 2 c.c..

Dando concreta attuazione al precetto costituzionale, l’art. 2109 c.c. stabilisce che il diritto alle ferie annuali è esercitato con i tempi decisi dal datore di lavoro – di norma da maggio a ottobre, secondo quanto affermato dall’art. 83 del Ccnl – tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, demandando ad un’apposita legge la regolamentazione della durata. Sul punto, l’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 attribuisce al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Occorre tuttavia segnalare che, come ricordato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005, la Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1990, n. 543, ha affermato che il godimento infra-annuale del periodo di ferie deve essere contemperato con le esigenze di servizio che hanno carattere di eccezionalità o comunque con esigenze aziendali serie. La norma deve quindi essere interpretata nel senso che il datore di lavoro può anche concedere un numero di settimane di ferie maturate nel corso dell’anno inferiore a 2, purché tale riduzione non vanifichi la richiamata funzione dell’istituto feriale e sia occasionata da necessità aziendali effettivamente eccezionali e di rilievo. La stessa circolare n. 8/2005 chiarisce che nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto del principio dettato dall’art. 2109 c.c.” continua la lettura dell’articolo

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Autore: Confprofessionilavoro

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