ConfprofessioniLavoro: Tutela della maternità e della paternità (focus sul Ccnl)

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Il titolo XX (artt. 93-97) del Ccnl studi professionali regolamenta l’accesso alle tutele previste dall’ordinamento a sostegno della maternità e della paternità.

Le norme che disciplinano le misure a supporto della madre lavoratrice e del padre lavoratore sono contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 (Testo Unico sulle norme in materia di tutela della maternità e paternità), recentemente modificato dal d.lgs. n. 80/2015, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi. Nel TU trova attuazione il principio di parità e uguaglianza dei genitori che svolgono attività lavorativa e si sancisce in maniera definitiva l’equiparazione dei genitori adottivi o affidatari a quelli biologici.

Congedo di maternità e paternità

Per congedo di maternità, si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro spettante alla madre nel periodo che precede e segue il parto.  In applicazione dell’art 16. d.lgs. n. 151/2001 e dell’art. 96 del Ccnl, la lavoratrice ha diritto al congedo di maternità:

  • durante i due mesi precedenti la data del presunto parto;
  • ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • nei tre mesi dopo il parto.

I giorni non goduti prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, si aggiungono al periodo di congedo di maternità successivo alla nascita. In caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno di gestazione, la lavoratrice ha diritto al trattamento di malattia; dopo il 180° giorno, l’interruzione si considera parto e la dipendente può usufruire del congedo di maternità nei 3 mesi successivi. In quest’ultima ipotesi, in base all’art.16, comma 1-bis del d.lgs.151/2001, la lavoratrice, con preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, ha però facoltà di riprendere l’attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute.” continua la lettura dell’articolo

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Autore: Confprofessionilavoro

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