Consiglio di Stato: CED esclusi dalle gare d’appalto per l’affidamento di consulenza del lavoro
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 103 del 16 gennaio 2015
, ha negato ai Centri di eleborazione dati (Ced) l’accesso alle gare d’appalto per l’affidamento di servizi di consulenza del lavoro che includono un’attività di contestualizzazione normativa che sottende a valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica.
Il Collegio ha evidenziato come la consulenza del lavoro debba rientrare a pieno titolo fra le attività riservate ai Consulenti del Lavoro in base a quanto stabilito dall’articolo 1 della legge n. 12/1979.
Ci si riferisce, in particolare:
– “all’adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative” (il quale presuppone un’attività di contestualizzazione normativa cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico – giuridico non espletabili in via automatica);
– “[all’]assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro (es.: istituti previdenziali, assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate ecc.), mediante redazione, consegna, accesso presso gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta all’ente pubblico competente da parte del Fornitore”.
Anche in questo caso si tratta di attività di carattere complesso e articolato, che non si esauriscono evidentemente nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo, ma ricadono nella generale – e residuale – categoria degli “adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale”, per i quali opera la riserva dell’iscrizione agli albi professionali di cui all’articolo 1 della l. n. 12 del 1979;
– alla “attività di consulenza per l’amministrazione del personale” con particolare riguardo a quelle da fornire “in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, garantendo la presenza di un consulente competente presso la Fondazione entro 24 ore dall’inoltro della richiesta” e “in occasione di vertenze di lavoro”.
Fonte: Consiglio di Stato