Consulta: non è irragionevole escludere l’immediata abrogazione della pensione privilegiata per procedimenti in corso con cessazione successiva

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 depositata in data 23 marzo 2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con due ordinanze di identico tenore, sull’articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge numero 201 del 2011, come convertito, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
Il suddetto articolo 6 ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata (accanto a quelli dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e dell’equo indennizzo), al contempo prevedendo una disciplina transitoria che ha escluso l’immediata operatività dell’abrogazione per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201 del 2011, per i procedimenti per i quali, alla predetta data, non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda diretta al riconoscimento del trattamento previdenziale, nonché per i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
La Sezione rimettente era chiamata a decidere su due ricorsi proposti da due ex dipendenti che, avendo subito un infortunio per il quale era stata riconosciuta la causa di servizio prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, erano stati collocati in quiescenza dopo tale data e avevano presentato solo allora domanda – rigettata dall’INPS in ragione dell’intervenuta abrogazione dell’istituto – per il riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato.
Ad avviso del giudice a quo, la mancata inclusione, fra le ipotesi in cui la disciplina transitoria esclude l’immediata operatività dell’abrogazione del trattamento previdenziale, di quella dei procedimenti volti al riconoscimento del medesimo, per i quali il termine di presentazione della relativa domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201 citato, sarebbe irragionevole e ingiustificata.
La Corte, disattendendo la tesi del rimettente, ha preliminarmente ricordato che il diritto alla pensione privilegiata, pur essendo conseguenza di un evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) correlato a una causa di servizio, non sorge per il solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo piuttosto l’interessato essere cessato dal servizio al fine della presentazione della relativa domanda. Ha poi evidenziato, richiamando la giurisprudenza contabile, che le ipotesi derogatorie, contemplate dal terzo periodo della disposizione censurata, presuppongono tutte l’intervenuta cessazione dal servizio prima dell’entrata in vigore del decreto-legge numero 201 del 2011 e si riferiscono a diritti ormai acquisiti o acquisibili. Nel caso all’esame, invece, non può dirsi maturato alcun diritto in capo all’interessato, poiché il perfezionamento dell’elemento costitutivo del diritto a pensione, ossia la cessazione dal servizio, è intervenuto in una cornice normativa che non prevede più il diritto a detto trattamento.
La Corte ha pertanto escluso l’irragionevolezza denunciata dal rimettente, sottolineando altresì che l’estensione del regime derogatorio in questione anche alle situazioni di mere aspettative di fatto, come auspicato dal giudice a quo, comporterebbe la protrazione sine die del termine per la definizione delle domande di pensione privilegiata, rendendo incerta la quantificazione della platea degli aventi diritto e dilatando oltremodo i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime, che il legislatore ha invece voluto ragionevolmente scandire secondo un percorso graduale.
La pronuncia
Fonte: Corte Costituzionale



