MEF: contributo a fondo perduto per le start-up

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021, il decreto 10 settembre 2021 con il “Contributo a fondo perduto per le start-up”.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 settembre 2021
Contributo a fondo perduto per le start-up.
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69;
Visto l'art. 1-ter del citato decreto-legge n. 41 del 2021, che
introduce un contributo a fondo perduto per i titolari di reddito di
impresa con partiva IVA aperta nel 2018, ma la cui attivita'
d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
e' iniziata nel 2019;
Visto il comma 3 del predetto art. 1-ter, che stabilisce il limite
di spesa, pari a 20 milioni di euro, per l'erogazione alla imprese
del contributo in argomento e il successivo comma 5 relativo alla
copertura finanziaria della misura di sostegno economico;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del
19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della
COVID-19», come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29
giugno 2020; C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28
gennaio 2021;
Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 1-ter, comma 4,
del decreto-legge n. 41 del 2021, e' necessaria l'emissione di un
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisca i
criteri e le modalita' di attuazione del beneficio introdotto, anche
al fine del rispetto dei limiti di spesa;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative dell'art.
1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, concernente il
riconoscimento di un contributo a fondo perduto dell'importo massimo
di 1.000 euro a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano
attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2018 ma la cui attivita'
economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell'anno 2019, in
base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che siano
in possesso degli altri requisiti previsti dal predetto art. 1-ter.
Art. 2
Modalita' di accesso al contributo a fondo perduto
e determinazione del relativo ammontare
1. Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 e
ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro di cui
all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i
soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate
secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore della
medesima Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati,
altresi', il contenuto informativo dell'istanza, i termini di
presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini
del riconoscimento del contributo.
2. Ai fini del rispetto del richiamato limite di spesa, nel caso in
cui i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano
complessivamente l'importo di 20 milioni di euro, l'ammontare del
contributo riconosciuto a ciascuna impresa e' ridotto
proporzionalmente in base al rapporto tra il suddetto importo di 20
milioni di euro e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. I fondi occorrenti per l'erogazione del contributo alle imprese,
ai sensi del presente decreto e nel limite dello stanziamento di
bilancio iscritto in apposito capitolo di spese dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
accreditati alla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio».
2. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 settembre 2021
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte di conti il 7 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1405



