MEF: contributo a fondo perduto per le start-up

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella  Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021, il decreto 10 settembre 2021 con il “Contributo a fondo perduto per le start-up”.

 

 

 

Fonte: MEF

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2021 

Contributo a fondo perduto per le start-up.

 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in  materia  di  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69; 
  Visto l'art. 1-ter del citato decreto-legge n.  41  del  2021,  che
introduce un contributo a fondo perduto per i titolari di reddito  di
impresa con  partiva  IVA  aperta  nel  2018,  ma  la  cui  attivita'
d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese  tenuto
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
e' iniziata nel 2019; 
  Visto il comma 3 del predetto art. 1-ter, che stabilisce il  limite
di spesa, pari a 20 milioni di euro, per  l'erogazione  alla  imprese
del contributo in argomento e il successivo  comma  5  relativo  alla
copertura finanziaria della misura di sostegno economico; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863  del
19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato  a  sostegno   dell'economia   nell'attuale   emergenza   della
COVID-19», come modificata dalle comunicazioni  C(2020)  2215  del  3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020,  C(2020)  4509  del  29
giugno 2020; C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021)  564  del  28
gennaio 2021; 
  Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 1-ter, comma  4,
del decreto-legge n. 41 del 2021, e'  necessaria  l'emissione  di  un
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  che  definisca  i
criteri e le modalita' di attuazione del beneficio introdotto,  anche
al fine del rispetto dei limiti di spesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca  le  disposizioni  attuative  dell'art.
1-ter del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.  69,  concernente  il
riconoscimento di un contributo a fondo perduto dell'importo  massimo
di 1.000 euro a favore dei soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa
residenti  o  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,  che  abbiano
attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2018 ma la cui  attivita'
economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell'anno  2019,  in
base alle risultanze del registro  delle  imprese  tenuto  presso  la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che siano
in possesso degli altri requisiti previsti dal predetto art. 1-ter. 
                               Art. 2 
 
         Modalita' di accesso al contributo a fondo perduto 
               e determinazione del relativo ammontare 
 
  1. Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art.  1  e
ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro di cui
all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  i
soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle  entrate
secondo le modalita' definite con provvedimento del  direttore  della
medesima  Agenzia,  da   emanarsi   entro   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati,
altresi',  il  contenuto  informativo  dell'istanza,  i  termini   di
presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario  ai  fini
del riconoscimento del contributo. 
  2. Ai fini del rispetto del richiamato limite di spesa, nel caso in
cui  i  contributi  risultanti   dalle   istanze   accolte   eccedano
complessivamente l'importo di 20 milioni  di  euro,  l'ammontare  del
contributo   riconosciuto   a    ciascuna    impresa    e'    ridotto
proporzionalmente in base al rapporto tra il suddetto importo  di  20
milioni di euro e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I fondi occorrenti per l'erogazione del contributo alle imprese,
ai sensi del presente decreto e  nel  limite  dello  stanziamento  di
bilancio iscritto in  apposito  capitolo  di  spese  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   sono
accreditati alla contabilita' speciale n.  1778,  rubricata  «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio». 
  2.  Alle  attivita'  previste  dal  presente  decreto  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 settembre 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte di conti il 7 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1405 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su