Corte di Giustizia Europea: aiuti di Stato – niente agevolazioni energetiche per le imprese in difficoltà

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce i limiti all’accesso alle agevolazioni destinate alle imprese ad alto consumo energetico. Un’impresa qualificata come “impresa in difficoltà” non può beneficiare degli aiuti previsti per le aziende a forte consumo di energia elettrica o di gas.
È quanto emerge dalla sentenza del 24 settembre 2026 nelle cause riunite C-503/25 e C-504/25, riguardanti Acciaierie d’Italia (ADI).
Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande presentate da ADI per l’inserimento, nell’anno 2025, negli elenchi delle imprese energivore e gasivore. La società non aveva quindi potuto beneficiare delle relative agevolazioni finanziarie.
Alla base del diniego vi era la qualificazione di Acciaierie d’Italia come “impresa in difficoltà” ai sensi degli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in considerazione dell’assoggettamento della società al regime di amministrazione straordinaria e del suo stato di insolvenza.
A seguito dei ricorsi contro i provvedimenti, il giudice amministrativo italiano si è rivolto alla Corte di giustizia UE per chiarire se l’esclusione delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria dalle agevolazioni energetiche fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
La Corte ha rilevato che la disciplina europea in materia di aiuti di Stato per il clima, l’ambiente e l’energia stabilisce che gli aiuti energetici non debbano essere concessi alle imprese considerate in difficoltà secondo gli orientamenti europei.
In questo quadro, un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria può essere qualificata come “impresa in difficoltà”, poiché tale regime costituisce una procedura concorsuale subordinata alla previa constatazione dello stato di insolvenza. Spetterà comunque al giudice nazionale verificare che questa condizione ricorra nel caso concreto.
La Corte precisa inoltre che la finalità di risanamento propria delle procedure concorsuali nazionali non modifica questa conclusione: anche quando la procedura mira a ripristinare la redditività dell’impresa, quest’ultima può continuare a essere considerata “in difficoltà” ai fini della normativa europea sugli aiuti di Stato.
La sentenza distingue infine gli aiuti destinati a compensare gli elevati costi dell’energia dagli aiuti al salvataggio delle imprese, sottolineando che si tratta di strumenti con obiettivi differenti.
La decisione fornisce così un chiarimento rilevante sull’applicazione delle agevolazioni per le imprese energivore e gasivore: l’accesso ai benefici deve rispettare i limiti stabiliti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, compresa l’esclusione delle imprese che rientrano nella categoria delle “imprese in difficoltà”.
Fonte: Corte di Giustizia Europea


